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Gli ingegneri soggetti a contributo Inarcassa anche per attività convegnistiche

A confermarlo una sentenza della Cassazione che ha modificato l’orientamento passato che limitava il versamento dei contributi Inarcassa alle sole attività prettamente legate alla professione di ingegnere e architetto e quindi alle attività di progettazione, di estimo e attinenti.

La sentenza nasce dalla istanza da parte della Cassa di previdenza privata (INARCASSA), di legittimità nella richiesta ad un iscritto del versamento del contributo INARCASSA per attività convegnistiche che nel caso specifico avevano riguardato la sicurezza e la prevenzione incendi.

A confermare la legittimità della richiesta l’esito della sentenza 1347/2016 della Corte di Cassazione, in cui i giudici hanno ritenendo superato il vecchio orientamento di legittimità che limitava la contribuzione per le somme ricavate dall’attività tipica della professione, quali il progetto, rilievi geometrici e di estimo.

Un orientamento che ha trovato validità fino al 2012 anno in cui la Cassazione ha dato una svolta con la sentenza 14684/2012 nella quale ha chiarito che «l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta», sottolineando che andavano considerate anche tutte quelle attività atipiche ma pur sempre rientranti nell’esercizio della professione.

Per tutti i liberi professionisti, ingegneri o architetti, che esercitano la libera professione che abbia carattere di continuità e di effettività risulta quindi obbligo iscriversi a Inarcassa e versare i contributi sull’imponibile riferito non solo alle attività tipiche ma anche quelle connesse.