Gli incentivi per le Pompe di Calore: Ecobonus e Conto Termico
Analisi delle possibilità di incentivo e requisiti prestazionali imposti dal legislatore in ambito privato e pubblico e la documentazione da produrre
Analisi delle possibilità di incentivo, dei requisiti prestazionali imposti dal legislatore in ambito privato e pubblico e la documentazione da produrre.
Le pompe di calore permettono di riscaldare la propria abitazione in modo ecosostenibile e convenitene; installare una pompa di calore in sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento è oggi particolarmente conveniente e numerose sono le possibilità di incentivo previste dal Legislatore, tali strategie sono in linea con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 dal 40% al 55% entro il 2030. Nell’articolo si riportano le agevolazioni del 2021, i requisiti e la documentazione da produrre.
Per conoscere gli incentivi fiscali previsti per il 2022 leggi questo articolo.
Il panorama immobiliare residenziale italiano è caratterizzato per la maggior parte da sistemi di riscaldamento obsoleti ed inquinati; mentre in molti dei paesi europei i sistemi di riscaldamento a fonte rinnovabile, come sistemi a pompe di calore, sono diventati lo standard da installare negli edifici di nuova costruzione. Diventa, oggi, necessario trasmettere le potenzialità di questi sistemi anche nell’ambito delle ristrutturazioni.
Proprio a tal proposito il Decreto Rilancio, con l’introduzione di un nuovo pacchetto di agevolazioni anche in ambito impiantistico, sta rappresentando un grande volano per l’economica del paese e attraverso il requisito del doppio salto di classe energetica sta puntando l’attenzione sull’utilizzo di sistemi impiantistici a fonte energetica rinnovabile. In questo panorama il bonus del 110% diventato uno dei temi di maggiore interesse del momento contribuendo così alla “sponsorizzazione” dei sistemi a pompa di calore.
I requisiti per incentivare l’installazione di pompe di calore con l’Ecobonus 110% e 65%
Con l’incentivo c.d. Ecobonus è possibile detrarre le spese per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia.
E’ necessario però che i sistemi installati abbiano un coefficiente di prestazione (COP/GUEh – e se del caso, per le pompe di calore reversibili EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nella tabella 1 e 2 dell’allegato F del D.M. 06/08/2020.
In caso di installazione di pompe di calore elettriche
In caso di installazione pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui al menzionato allegato F (che per comodità riportiamo di seguito) possono essere ridotti del 5%.
I requisiti per gli impianti con potenza utile sopra e sotto a 100 kW
Inoltre, poi, per gli impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW (dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura di cui all’allegato F del D.M 06/08/2020), sarà necessario che il sistema di distribuzione sia messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Si specifica, infine, che per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore.
Infine nel caso si voglia beneficiare dell’ecobonus al 65% per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.Lgs. 28/2011 (COP>2,6).
Rimane confermato che i nuovi sistemi devono rispettate contestualmente tutte le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Tabella 1 – Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche (fonte: D.M. 06/08/2020 allegato F)
Tabella 2 – Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas (fonte: D.M. 06/08/2020 allegato F)
Attenzione: la sola climatizzazione estiva non è un intervento trainato al 110%
L’installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore nei singoli appartamenti dedicato al solo raffrescamento non può essere considerato un intervento trainato, agevolabile in ecobonus 110%.
Si noti, infatti, che l’articolo 119, comma 2, del DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), estende la maxi-aliquota di detrazione a quegli interventi di efficientamento energetico ricompresi all’art. 14 DL 63/2013. La norma, in aggiunta, specifica che gli interventi afferenti agli impianti di climatizzazione invernale sono incentivabili solo in relazione alla complessiva riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali.
I singoli impianti di climatizzazione estiva, cioè i condizionatori per il raffrescamento, non sono quindi compresi nell’ecobonus. A sua volta, il 110% si applica agli impianti di raffrescamento, ma solo se condominiali o negli edifici unifamiliari, e dunque come intervento trainante e non trainato.
Ecobonus: chi può accedere all’incentivo?
Gli edifici ammessi al bonus sono quelli che alla data di inizio dei lavori possono essere considerati esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi e che siano dotati di impianto di climatizzazione invernale così come definito alla faq n. 9D dell’ENEA. Trai i soggetti vi sono:
- Il proprietario, o nudo proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile (in questo caso è sufficiente acquisire il certificato catastale)
- Il detentore (locatario, comodatario, ecc.) da dimostrare attraverso un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato ed il consenso all’esecuzione da parte del proprietario
- Il familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione civile
- L’erede/i dimostrato attraverso la successione o autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile
- I soci di una cooperativa indivisa che dovranno possedere il consenso ad eseguire i lavori anche accettazione della domanda di assegnazione deliberata da parte del CDA
- Coniuge anche se separato attraverso la sentenza di separazione assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge
In definitiva possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che sostengo le spese di riqualificazione energetica, o che possiedano un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Ecobonus 65% e 110%: quali sono le spese ammissibili?
Le spese ammissibili all’intero dell’ecobonus sia esso ad aliquota tradizionale 65% che ad aliquota maggiorata 110% ricomprendono lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore.
Eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono incluse le prestazioni professionali quali la produzione della documentazione necessaria, la direzione dei lavori etc.
Ecobonus 65%: la documentazione da trasmettere all’ENEA
Per l’accesso all’incentivo con aliquota tradizionale sarà necessario trasmettere all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere ed esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.
La scheda descrittiva dovrà essere redatta da un tecnico abilitato quale ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale in quei casi in cui è richiesta l’asseverazione.
Ecobonus 65%: ulteriori documenti da conservare a cura del beneficiario della detrazione
Oltre all’originale scheda descrittiva dell’intervento riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato, sarà necessario conservare:
- le schede tecniche della pompa di calore installate
- l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato, che nei casi in cui gli interventi abbiano avuto inizio prima del 6 ottobre 2020 sarà redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e s.m.i. e attesterà il rispetto dei requisiti fin qui descritti.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione potrà essere sostituita da una certificazione del produttore della pompa di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti.
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 l’asseverazione sarà redatta ai senti dell’art 8 del D.M. 6/08/2020 ed attesterà la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.
Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura di cui all’allegato F del decreto interministeriale 6/08/2020, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali deve essere calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al D.M. 06/08/2020. Infine sarà necessario conservare, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e il libretto dell’impianto.
Inoltre, sarà necessario conservare la documentazione di tipo amministrativo relativamente alla:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile,
- le fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condominio
...continua.
L'articolo continua con la trattazione dell'altro incentivo possibile per le pompe di calore: il CONTO TERMICO
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