Gli impianti di protezione attiva nella Prevenzione Incendi
L'evoluzione della normativa sugli impianti di protezione attiva nel tempo
Gli impianti di protezione attiva costituiscono alcune delle misure principali della strategia in un progetto di prevenzione incendi. La loro progettazione, realizzazione e manutenzione è stata oggetto di vari provvedimenti regolatori che nel tempo hanno portato ad una separazione delle prestazioni previste nelle regole tecniche dal dimensionamento previste dalle norme tecniche. Una complessità che può essere affrontata solo attraverso una progettazione integrata.
Prevenzione incendi: la normativa sugli impianti di protezione attiva nel tempo
Come tutte le misure di prevenzione e protezione antincendio anche quelle riguardanti gli impianti di protezione attiva, intendendo con tale termine gli impianti di controllo ed estinzione dell’incendio, gli impianti di controllo dei fumi e calore, di rivelazione ed allarme, gli impianti elettrici, gli impianti di climatizzazione e condizionamento, hanno subito nel tempo un consolidamento culturale sempre maggiore.
Nel passato era usuale preoccuparsi principalmente delle prestazioni trascurando del tutto le norme di progettazione, collaudo e manutenzione atte a garantire le prestazioni richieste. Ad esempio per gli impianti di controllo ed estinzione incendio l’attenzione era rivolta al numero di bocche funzionanti contemporaneamente, al tempo di funzionamento, se l’impianto doveva essere interno o esterno, mentre rari erano i rinvii alle norme tecniche di dimensionamento.
Dal D.M. 04/05/1998...
Il primo decreto emanato dal Ministro dell’Interno che ha disciplinato in maniera compiuta gli adempimenti relativi alla presentazione di un progetto di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco porta la data del 04/05/1998. La disciplina contenuta nel decreto riguarda, in termini soprattutto qualitativi, l’individuazione dei pericoli di incendio, la descrizione delle condizioni ambientali, l’individuazione dei rischi di incendio e poi la compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) mediante la descrizione dei provvedimenti di protezione attiva e passiva da adottare nei confronti dei pericoli e dei connessi rischi con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.
Era anche prevista l’indicazione, negli elaborati grafici, delle risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari), degli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici) e dell'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio nonché dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici.
Nell’allegato II del D.M. 04/05/1998 ci si rifà alla legge 46/90 (e al regolamento successivo 447/91) e si parla di impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi costituiti dagli impianti:
- per l'estinzione degli incendi;
- per l'evacuazione del fumo e del calore;
- di rivelazione e segnalazione d'incendio.
La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo era la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori dovevano essere tenuti dal committente a disposizione di eventuali controlli.
...al D.M. 22/01/2008 n.37
Con l’emanazione del D.M. 22/01/2008 n. 37 sono state riordinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici sia pubblici che privati disciplinando in maniera organica la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti.
La norma prescrive l’obbligo del progetto indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio di cui sono al servizio (edifici pubblici e privati ad uso industriale, produttivo, artigianale, commerciale, agricolo, ecc.), con la eccezione degli impianti di sollevamento.
Più in particolare gli impianti compresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 37/2008 sono:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Il decreto inoltre precisa quali sono gli impianti di protezione antincendio:
- gli impianti di alimentazione di idranti,
- gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale,
- gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.
Mancano in questa elencazione, cosi come nella legge 46/90 e nel successivo regolamento, gli impianti di controllo dei fumi e del calore e di segnalazione di allarme incendio.
Vengono individuati due livelli di complessità per la progettazione: per gli impianti complessi (1) il progetto sarà a firma di un tecnico iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza mentre per gli impianti più semplici il progetto sarà redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice che deve comunque dimostrare di avere una qualificazione. In questo secondo caso viene prevista una forma di progettazione semplificata.
Infatti, l'elaborato tecnico, farà parte della dichiarazione di conformità e sarà costituito dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera (art. 7, comma 2, D.M. n. 37/2008).
Per quello che riguarda strettamente gli impianti antincendio il decreto 37/08 precisa che il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un tecnico iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di protezione antincendio se inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi (allegato I DPR 151/2011);
b) quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4
c) quando gli apparecchi di rilevamento dei fumi o del calore sono in numero pari o superiore a 10.
Viene inoltre precisato che i progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte (2). I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte .
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, resa sulla base di un modello, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.
Il progetto deve contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
...al decreto del Ministro dell’Interno 20/12/2012
Al D.M. 37/2008 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico che completa il lungo percorso iniziato con la legge 46/90, si affianca il decreto del Ministro dell’Interno 20/12/2012 che ha come finalità la disciplina della progettazione, della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Tali impianti sono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione di allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale, gli impianti di controllo del fumo e del calore.
Il decreto 20/12/2012 da un lato opera una uniformazione per gli impianti di protezione attiva da prevedersi nelle seguenti attività:
• per le reti idranti:
- scuole (DM 26/08/1992)
- edifici civile abitazione (DM 16/05/1987, n. 246)
- autorimesse (DM 01/02/1986)
- strutture sanitarie (DM 18/09/2002)
- uffici (DM 22/02/206) - locali di pubblico spettacolo (DM 19/08/1996)
- impianti sportivi (DM 18/03/1996)
- attività ricettive (DM 09/04/1994)
• per gli impianti sprinkler:
- autorimesse (DM 01/02/1986)
- attività ricettive (DM 09/04/1994)
- strutture sanitarie (DM 18/09/2002)
- uffici (DM 22/02/206)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19/08/1996)
- impianti sportivi (DM 18/03/1996)
- scuole (DM 26/08/1992
dall’altra introduce nel campo di applicazione gli impianti di controllo del fumo e del calore e di segnalazione di allarme incendio non previsti dal D.M. 37/2008.
Il D.M. 20/12/2012 inoltre stabilisce: per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte che deve essere a firma di un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.
Il progetto dell’impianto, cosi come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell’attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Vale la pena osservare la novità che introduce il D.M. 20/12/2012.
Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, secondo l’ingegneria della sicurezza, la documentazione dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio. Cosi come per gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare è integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio.
(1) Ad esempio per gli impianti elettrici si ritengono complessi le utenze condominiali e le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata > di 6 KW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie > di 400 mq. Mentre invece per gli impianti antincendio si ritengono complessi gli impianti, inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
(2) a) Nel linguaggio tecnico, stato dell’arte (calco della locuz. ingl. state of the art), la situazione, lo stadio attuale di sviluppo o di conoscenza raggiunto in un particolare settore di ricerca come risultato dell’applicazione di metodi moderni (Treccani)
b) Lo stato dell’arte è lo stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basate su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali pertinenti (UNI CEI EN 45020:2007)
c) In sostanza, lo stato dell’arte comprende l’insieme delle conoscenze teoriche e pratiche correntemente e comunemente utilizzate; è bene sottolineare come solo gli usi dimostrati rientrano nello stato dell’arte, il che presuppone che siano ripetitivi nel tempo, costanti, generalmente noti e largamente diffusi.
Un uso rientra nello stato dell’arte quando:
- è “conosciuto” dai professionisti del settore ed è possibile attestarne l’esistenza con certezza;
- è costante, cioè presenta una certa stabilità nel tempo;
- è generale, cioè non può essere limitato a un unico soggetto;
- fa parte di tecniche “attuali”, applicate quotidianamente nella prassi industriale, da non confondere con le tecniche potenziali o sperimentali, né con quelle ormai superate.
d) Il Codice di prevenzione incendi definisce la regola dell’arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è riconosciuta, di prassi, alle norme adottate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.
..CONTINUA.
Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione.
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