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Geometri: l'iscrizione all'Albo professionale implica automaticamente l’obbligo di contribuzione alla CIPAG?

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG) è un ente pubblico obbligatorio per tutti i geometri iscritti all'Albo professionale. Recentemente, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 34276/2025) ha chiarito i criteri di iscrizione e gli obblighi contributivi, stabilendo che l'iscrizione all'Albo professionale comporta automaticamente l'obbligo di contribuzione alla CIPAG, indipendentemente dalla natura occasionale dell'attività professionale o dall'assenza di reddito.

CIPAG: la previdenza dei geometri liberi professionisti

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG) è un ente pubblico per la previdenza e assistenza dei Geometri.

Tutti i liberi professionisti che sono iscritti all’Albo professionale ed esercitano la libera professionale, si devono iscrivere alla Cassa. Infatti l’iscrizione è obbligatoria per qualsiasi geometra iscritto all’Albo indipendentemente per attività effettive (prevalente nell’anno solare) o occasionali, ovvero anche nel caso di assenza di reddito professionale.

La Cassa prevede una serie di aiuti per i liberi professionisti tra cui:

  • agevolazioni sia per i geometri che iniziano la professione sia per coloro che si iscrivono per la prima volta (neodiplomati);
  • riduzione della contribuzione soggettiva ad un quarto per i primi due anni ed alla metà per i successivi tre anni;
  • benefici contributivi riconosciuti fino al 31 dicembre dell'anno relativo al compimento dei trent'anni di età.
    Inoltre la Cassa eroga:
  • pensioni;
  • assicura prestazioni assistenziali;
  • ampia offerta di welfare integrato, garantendo anche l'assistenza sanitaria integrativa.

L’iscrizione alla Cassa è molto semplice basta seguire un determinato iter che prevede:

  • la registrazione sul portale ufficiale di CIPAG;
  • la compilazione di una serie di moduli in cui vengono forniti i dettagli relativi alla persona fisica e alle attività professionali previste;
  • il versamento del contributo iniziale.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 34276/2025, vengono chiariti i criteri per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa Geometri e per il versamento degli oneri contributivi correlati.

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Iscrizione all'albo e obbligo di contribuzione alla CIPAG

Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che si focalizza sulla previdenza dei geometri liberi professionisti, annullando la decisione della Corte d’Appello di Firenze e rinviando la causa per un nuovo esame. La vicenda vedeva contrapposta la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti e il ricorrente, un geometra.

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La disputa nasce da una cartella di pagamento emessa dalla CIPAG nei confronti del ricorrente, relativa al versamento di contributi per gli anni 2010 e 2011. La CIPAG aveva richiesto il pagamento in virtù dell’iscrizione d’ufficio del ricorrente alla Cassa, ritenendo che egli svolgesse attività libero-professionale. Tuttavia, il ricorrente si è opposto a tale iscrizione d’ufficio, sostenendo di aver cessato l’attività autonoma nel maggio 2010, quando era stato assunto come ispettore di cantiere da una società con contribuzione previdenziale versata all’INPS per gli anni in questione.

Il Tribunale di Livorno aveva accolto l’opposizione del ricorrente, ritenendo che, a partire dal 2010, egli non esercitasse più la libera professione ma svolgesse esclusivamente mansioni subordinate.

La sentenza era stata anche confermata dalla Corte d’Appello di Firenze la quale “(…) ritenendo pacifico che il ricorrente avesse svolto attività libero-professionale fino alla sua assunzione alle dipendenze di ******, nel maggio 2010, momento nel quale (cessata la partita Iva e la medesima attività Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2 libero-professionale) aveva svolto invece le sole mansioni di ispettore di cantiere per la società datrice di lavoro, percependo la retribuzione su cui era versata la contribuzione obbligatoria, alla gestione dipendenti Inps. Il medesimo tribunale riteneva, quindi, irrilevante che le mansioni di ispettore di cantiere comportassero competenze tipiche del geometra, nonché il possesso del relativo titolo, dal momento che in concreto mancavano entrambe le condizioni per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa, previste dall’art. 22 della legge n. 773/82, ovvero l’esercizio della libera professione con carattere di continuità e il non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.”

Quindi aveva sottolineato il divieto di doppia imposizione contributiva, escludendo l’obbligo di iscrizione alla CIPAG.

La CIPAG, in disaccordo, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente escluso l’automatismo dell’iscrizione alla Cassa Geometri, previsto dall’art. 1 della legge n. 37/1967.

Secondo la CIPAG, l’obbligo di contribuzione minima sussiste anche in caso di esercizio saltuario o occasionale della professione, in virtù del principio di solidarietà categoriale. Inoltre, la Cassa ha contestato l’applicazione del divieto di doppia imposizione contributiva, affermando che le regole previste dalla delibera n. 124/09 della CIPAG consentono deroghe in determinati casi, come l’inquadramento nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL.

Il ricorrente, dal proprio canto, si è opposto con un controricorso incidentale, sostenendo che la disciplina regolamentare della CIPAG non possa derogare ai presupposti normativi per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa, previsti dall’art. 22 della legge n. 773/1982.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della CIPAG, ritenendo che “in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21). Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che fosse stato violato il divieto della doppia imposizione contributiva, richiamando la necessità dello svolgimento della libera professione e del non essere iscritti contestualmente ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando invece le norme regolamentari di delegificazione della Cassa impongono la soggezione alla imposizione contributiva per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, salvo l’esenzione nei soli termini e modi previsti dal regolamento della Cassa e ciò per disincentivare l’esercizio abusivo della professione ovvero pratiche di concorrenza sleale nei confronti della categoria, mediante l’adibizione dei dipendenti a mansioni “promiscue” (cfr. p. 18 e 20 del ricorso).”

La Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima alla CIPAG, è sufficiente l’iscrizione all’Albo professionale, indipendentemente dalla natura occasionale dell’esercizio della professione o dalla mancata produzione di reddito. Inoltre, la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale (come l’INPS) non esclude l’obbligo di contribuzione alla Cassa Geometri.

La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, rinviando la causa per un nuovo esame.

La pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale del sistema previdenziale dei geometri liberi professionisti, affermando che l’iscrizione all’Albo comporta automaticamente l’obbligo di contribuzione alla CIPAG, salvo specifiche esenzioni previste dal regolamento della Cassa.

La sentenza sottolinea inoltre l’importanza di disincentivare la concorrenza sleale ovvero l’esercizio abusivo della professione di geometra, mediante mansioni promiscue di lavoratori subordinati iscritti all’Albo.

 

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 34276/2025 È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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