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Gazebo, pannelli solari, tettoie, muri: tra edilizia libera e permessi di costruire. A ognuno il suo: ecco come

Tar Latina: la posa di un gazebo facilmente rimovibile e di modeste dimensioni è attività edilizia libera, ma serve il permesso di costruire per una tettoia in legno stabilmente ancorata al suolo ha carattere permanente

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Non tutti gli interventi edilizi sono abusivi al 100%, nel senso che spesso capita che, all'interno di un controllo, ci si trovi di fronte a più opere, alcune conformi alla normativa urbanistico-edilizia e altre perché rientranti nella cosiddetta edilizia libera.

E' molto interessante, in tal senso, scandagliare la recente sentenza 564/2019 del Tar Latina, riferita ad un ricorso contro un'ordinanza di demolizione comunale del cancello posto sulla particella (in quanto realizzato senza autorizzazione edilizia e paesaggistica), di un gazebo e di una tettoia (in quanto realizzati senza titoli edilizi e paesaggistici), di apparecchiature per i consumi energetici poste sulla copertura dell’edificio (in quanto realizzate in assenza di titoli e non rientranti nella tipologia di cui all’Allegato A del dpr 31/2017, punto 6), di un muro di contenimento (in quanto realizzato in totale difformità dalla D.I.A. e successiva variante, peraltro priva di efficacia perché carente di autorizzazioni paesaggistiche e archeologiche).

Di fronte al ricorso del proprietario di tali opere edilizie, il Tar differenzia la situazione - e i conseguenti illeciti o meno - per ogni singola opera:

  • cancello (non abusivo): ai fini della valutazione circa la necessità del permesso di costruire di un’opera e della presupposta autorizzazione paesaggistica, nonché della conseguente sanzione, è necessario considerare nello specifico come essa è realizzata (forma, dimensioni, ecc.); pertanto l'Amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria, che rilevi esattamente le opere compiute, il perché non ritenga che si tratti di una struttura realizzabile in regime di edilizia libera;
  • gazebo (non abusivo): è descritto come opera in legno di facile rimozione, dunque non stabilmente infissa al suolo e a carattere non permanente. Si tratta quindi di uno degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, ai sensi dell’art. 6, comma 1°, lett. e) quinquies del dpr 380/2001, in coordinamento con quanto stabilito dall’art. 3, comma 1°, lett e.1), trattandosi di struttura che non amplia il preesistente edificio, ma di un manufatto separato a servizio dello stesso, realizzato in area pertinenziale (cfr. Cass.pen., III, 2.10.2018 n. 54692); il glossario delle opere libere (DM 2.3.2018) prevede tra l'altro che il gazebo realizzabile senza titoli edificatori debba essere di limitate dimensioni e non stabilmente ancorato al suolo;
  • pannelli solari (non abusivi): le apparecchiature per il contenimento dei consumi energetici la cui installazione era stata comunicata rientrano nell’attività di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1°, lett. e quater del dpr 380/2001, e come tali sono contemplate nel glossario delle opere libere, di cui al DM 2.3.2018. L’installazione delle predette opere (cancello, gazebo e impianti ecologici) non richiede, dunque, preventivi titoli edificatori o nulla osta;
  • tettoia (abusiva): trattasi di opera in legno stabilmente ancorata al suolo (dunque a carattere permanente e, perciò, a modifica dello stato dei luoghi) e di dimensioni medie (mq 15,00); le predette caratteristiche rendono la struttura suscettibile di alterare l’assetto del territorio e di incidere sul carico urbanistico in termini volumetrici;
  • muro di contenimento (abusivo): è descritto quale opera “di considerevoli dimensioni” e realizzata fuori terra; perciò, per l’impatto che essa ha sul territorio e sull’assetto urbanistico, necessita dei titoli edificatorio.

In conclusione, delle opere per le quali l’ordinanza ingiunge la demolizione solo il gazebo, il cancello e le apparecchiature tecnologiche sono insuscettibili di titoli edificatori. Perciò sul punto il provvedimento deve essere annullato, mentre può essere confermato per il resto.

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