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Gazebo o pergotenda? Le differenze e le sanzioni senza autorizzazione paesaggistica

Un manufatto con caratteristiche di stabile ancoraggio al terrazzo ed alla perpendicolare parete esterna non può configurarsi come pergotenda, in quanto non può qualificarsi come tale se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio.

Un abuso edilizio in area paesaggistica va demolito 'a prescindere' dal tipo di titolo edilizio che serviva per assentirlo, e un gazebo stabile e ancorato al terrazzo non può mai essere una pergotenda.

I principi, importanti e da ricordare, vengono ribaditi dal Tar Salerno nella sentenza 1105/2024 del 21 maggio, relativa alla dichiarazione di inefficacia di una SCIA con conseguente ordinanza di demolizione per la realizzazione di:

  • a) una botola di ispezione tra il box auto interrato e il sovrastante lastrico solare;
  • b) un vano montacarichi;
  • c) un pergolato in acciaio a sostegno di un impianto fotovoltaico;
  • d) un prolungamento di una tettoia preesistente;
  • e) un impianto solare termico;
  • f) un ripostiglio ligneo per attrezzi;
  • g) un prolungamento di un balcone tramite ballatoio con scala di sicurezza metallica e antistante tenda a pergola in plastica;
  • h) modifiche della pavimentazione esterna e della perimetrazione dei giardini e delle aiuole.

 

Gli abusi edilizi del contendere senza autorizzazione paesaggistica

Tra l'altro, il provvedimento di inefficacia della SCIA era stato motivato in base al rilievo che quest’ultima non figurava assistita dalla prescritta autorizzazione paesaggistica, la quale si imponeva in ragione dell'esistenza del vincolo gravante sull'area di intervento e sottaciuto dall'interessato.

Inoltre:

  • a) il pergolato a sostegno dell’impianto fotovoltaico presentava le caratteristiche proprie del gazebo e, in quanto tale, risultava collocato a distanze inferiori rispetto a quelle minime prefissate, nonché ragguagliare dimensioni necessitanti del previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 19.02 del Regolamento urbanistico-edilizio comunale (RUEC) di Salerno;
  • b) il ripostiglio per attrezzi necessitava, del pari, del previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 96.01, lett. i, del RUEC di Salerno;
  • c) la prevista trasformazione di un locale tecnico in locale wc, dacché implicante un incremento volumetrico, non avrebbe potuto essere legittimata in base a SCIA;
  • d) la rappresentazione progettuale non consentiva di individuare l’esatta consistenza delle tettoie.

 

Autorizzazione paesaggistica: è necessaria per il rilascio del titolo abilitativo

Il TAR sottolinea che la disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano al fine di garantire una tutela integrata del territorio, ed il titolo paesaggistico è atto presupposto e necessario per il valido ed efficace rilascio del titolo edilizio: a norma dell'art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica costituisce, cioè, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e dà luogo ad un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, per modo che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale e che l'autorizzazione paesaggistica va acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l'interessato in assenza del previo conseguimento del titolo paesaggistico.

 

Abusi edilizi in area vincolata: si demolisce a prescindere

Come pure affermato in giurisprudenza, qualsiasi intervento edilizio suscettibile di alterare l’assetto territoriale di un’area vincolata è sanzionabile in via demolitoria, ove non assistito dall’autorizzazione paesaggistica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 7426/2021; n. 1766/2023): l'art. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, laddove impone l’applicazione della misura repressivo-ripristinatoria a tutte le opere sine titulo (e, quindi, anche difettanti di SCIA o CILA) in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5524/2018), sancisce, infatti, il canone generale di indifferenza della richiesta tipologia di titolo abilitativo rispetto all'individuazione del regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi commessi in zone vincolate.

 

Gazebo vero o abusivo? La struttura chiusa che si appoggia all'edificio senza permesso va demolita

Il Consiglio di Stato ribadisce i requisiti che definiscono l'elemento di arredo esterno "gazebo": si tratta, nella sua configurazione tipica, di una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili.


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Gazebo o pergotenda?

Merita inoltre un'occhiata anche la parte dove si disquisisce della possibilità di assentire in edilizia libera un gazebo, in quanto designato dal ricorrente come pergotenda.

Secondo il TAR questo manufatto, coperto da una tenda elettrica e perimetrata da tende avvolgibili con telo trasparente, avente dimensioni pari a m 8,62 x 2,23, con altezza massima di 3 metri e minima di 2,75 metri, non è qualificabile come pergotenda, in quanto per rientrare in questa tipologia:

  • l’opera principale deve essere costituita dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
  • la struttura deve rappresentare un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;
  • gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) devono essere non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”.

La pergotenda non necessitante di titolo abilitativo, cioè, è un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.

Questo gazebo, per le relative caratteristiche di stabile ancoraggio al terrazzo ed alla perpendicolare parete esterna, oltre che di significativa consistenza dimensionale, non è configurabile come pergotenda.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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