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Gazebo e pensiline: quando è obbligatorio il permesso di costruire e quando no? Le discriminanti

Tar Campania: per gazebo e pensiline il comune deve valutare la necessità del titolo abilitativo in base alle dimensioni e alla precarietà dell’opera

Pensiline e gazebo: serve il permesso di costruire?

Se sono di dimensioni "importanti", gazebo e pensiline per essere realizzate necessitano del permesso di costruire. In sua assenza, l'ingiunzione di demolizione per abuso edilizio è automatica.

Opere edilizie: come valutare la dimensione?

Tutte queste indicazioni sono contenute nell'interessante sentenza n.620/2019 del Tar Campania, riferita al caso di un gazebo in ferro di circa 15 mq e una pensilina in ferro e vetri di circa m. 12,00 x 1,60 realizzati senza permesso di costruire sulla base del fatto che si trattasse di modeste modifiche, sostanzialmente finalizzate ad una migliore fruibilità degli spazi esterni.

Per il comune non era però così: era quindi scattata l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dei luoghi visto che erano state realizzate in mancanza del titolo abilitativo. I proprietari ricorrevano quindi al Tar sostenendo che "le opere oggetto di sanzione non rientrerebbero nella tipologia della ristrutturazione edilizia, non comportando alcuna modifica delle sagome e dei prospetti dell'immobile, ma nelle opere di manutenzione straordinaria, come tali non soggette a permesso di costruire bensì a semplice DIA, ovvero sarebbero mere pertinenze accessorie all’immobile principale".

Gazebo e pensiline: se sono "non modesti" scatta il permesso di costruire

Niente da fare: il Tar ha dato ragione al comune poiché:

  • per quel che riguarda il gazebo, "15 mq equivalgono a una stanza di un normale appartamento e non consentono di immaginare un sistema di ancoraggio che non sia quello di una infissione permanente al suolo: il che costituisce nuova costruzione, come tale soggetta a titolo concessorio";
  • per la pensilina, anch'essa è caratterizzata da rilevanti dimensioni, non precarietà e alterazione della sagoma dell’edificio. E' addirittura assimilabile ad una tettoia e la sua realizzazione avrebbe richiesto il permesso di costruire indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale. Pertanto, la sua realizzazione avrebbe richiesto il permesso di costruire indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, nella misura in cui realizza "l'inserimento di nuovi elementi ed impianti" ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del dpr 380/2001 laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 gennaio 2014, n. 142; id., sez. II 12 luglio 2013 n. 3647; id., sez. IV, 21 dicembre 2007, n. 16493).

I precedenti a rinforzo

Il Tar chiude la sentenza citando alcune sentenze precedenti in linea con l'attuale, dove si evidenzia che "la realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. La sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire" (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 319).

Nel caso di specie, a prescindere dalla mancata prova della - soltanto asserita - preesistenza, la copertura in ferro e vetri della tettoia e le sue dimensioni (non propriamente modeste) conducono ad escludere che il contestato intervento possa rientrare in ogni caso nel regime della DIA con la conseguenza che il comune ha correttamente ritenuto trattarsi di un intervento di trasformazione edilizia del territorio capace di trasformare in modo durevole il territorio, realizzato senza alcun titolo abilitativo edilizio.

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