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Gare: l'esclusione dei professionisti per illeciti va rigorosamente motivata

Il Tar Catanzaro da la prima interpretazione all'art.80 del Nuovo Codice Appalti: le contestazioni mosse al professionista o all'impresa, per motivare un esclusione dalle gare d'appalto, devono essere provate da sanzioni o condanne

Per escludere un professionista o un'impresa per "gravi illeciti professionali" da una gara di appalto, la stazione appaltante deve fornire motivazioni rigorose. In caso non si ciano prove ferree, ossia sanzioni e condanne precedenti, l'esclusione è illegittima. Il principio, evidenziato dal Tar Catanzaro che si è espresso, con la sentenza 1267/2016 del 19 dicembre, ai sensi della lettera c) del comma 5 art. 80 del Nuovo Codice Appalti, è che "l'esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità".

Nel riferimento normativo sopracitato, peraltro, sono indicati i "gravi illeciti professionali" di cui si deve rendere colpevole il professionista/impresa/operatore:

  • significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
  • tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  • fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Per i giudici amministrativi calabresi, quindi, devono ricorrere casi precisi e certificati degli addebiti mossi all’impresa, poiché “la citata disposizione fa riferimento e pertanto richiede la condanna al risarcimento del danno ovvero la condanna ad altre sanzioni che devono analiticamente essere motivate nell'ambito del procedimento applicativo della relativa sanzione".

In merito, viene richiamato anche il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida dell'Anac riferite ai mezzi di prova, nel quale si stabilisce che “possono essere considerate come ‘altre sanzioni’, l'incameramento delle garanzie di esecuzione o l'applicazione di penali, fermo che la sola applicazione di una clausola penale non è di per sé sintomo di grave illecito professionale, specie nel caso di applicazione di penali in misura modesta”.