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Gare di progettazione: la relazione tecnica troppo lunga non può portare all'esclusione

Parere di precontenzioso Anac sui servizi di ingegneria e architettura: l’eccessiva lunghezza del documento non è una causa di esclusione prevista dal codice o da altre leggi

 

La relazione tecnica troppo lunga non è causa di esclusione

Anche se la relazione tecnica è oltremodo 'prolissa', non può mai costituire motivo di esclusione da una procedura per l'affidamento di un servizio di architettura e ingegneria.

Il paletto - o sarebbe meglio dire il 'via libera' - lo ha dato l'Anac in un recente parere di precontenzioso, il n.819 del 26 settembre (vincolante) molto importante, perché arrivato in risposta alla richiesta congiunta, dal Comune di Trani e da uno studio di professionisti escluso dalla procedura per l’assegnazione di una commessa da quasi 390mila euro per aver redatto una relazione illustrativa delle modalità di svolgimento dell'incarico superiore alle 20 pagine.

Relazione tecnica: se possibile deve essere contenuta ma non è mai causa di esclusione

In primis, l'Anac conferma di aver raccomandato in prima persona alle stazioni appaltanti di spingere i concorrenti a contenere le relazioni "entro un ragionevole e sintetico numero di pagine" (Bando tipo n.1/2017, per l’affidamento di servizi e forniture). Però rimarca anche di aver chiarito (nello stesso bando tipo) che "tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può in alcun modo costituire causa di esclusione dalla gara".

Peraltro, nel bando non era espressamente indicata la lunghezza 'massima' della relazione tecnica, per cui la decisione di espellere quello studio professionale non era giustificato neppure dal bando: ma in ogni caso, inserire una simile causa di esclusione avrebbe reso la stessa clausola nulla.

Ciò perché ci si rifà sempre al principio di tassatività delle cause di esclusione (art.83, comma 6 del Codice Appalti), per il quale bandi e lettere di invito non possono punire con il cartellino rosso comportamenti diversi da quelli esplicitamente previsti dal codice o da altre leggi.

In definitiva, "nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis", cioè bando e altri documenti di gara.

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