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Gare di progettazione: il professionista per partecipare deve essere iscritto al proprio Ordine

I concorrenti (professionisti tecnici) alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”

In materia di gare di progettazone (servizi di ingegneria e architettura), l'ANAC in una recente delibera, la n.617 del 20 dicembre 2022, ha chiarito che, per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale.

Iscrizione all'ordine professionale: requisito fondamentale per partecipare a una gara pubblica

Questi i due 'paletti' ricordati dall'anac:

  • la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge;
  • l'iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale.

Il caso

Il parere dell'Autorità Anticorruzione è arrivato in seguito a una richiesta di chiarimenti presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc), in merito a una procedura aperta da Inva Spa (Centrale unica di committenza per la Regione) per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all'esecuzione dei progetti in ambito Pnrr (importo a base di gara 875.000 euro).

La lex specialis della procedura in esame prevede tra i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti che il gruppo di lavoro sia costituito da “due avvocati liberi professionisti iscritti all’ordine degli Avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista; 3 ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui 2 almeno iscritti all’Albo della professione”.

Secondo Oappc la partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali è illegittima.

Iscrizione all'ordine professionale: lo chiede il Codice Appalti

L'ANAC, per motivare il suo parere, ricorda che l'articolo 83 comma 3 del Codice Appalti attualmente vigente (d.lgs. 50/2016) sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali.

La ratio della norma è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico: ne discende pertanto che la previsione della lex specialis in esame non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico.


LA DELIBERA 617/2022 DELL'ANAC E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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