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Gare di progettazione, Codis: "No a quelle che hanno come unica voce al ribasso i costi di indagine"

In una nota firmata dal Presidente Eduardo Caliano, Codis esprime un forte dissenso alle procedure di gara di servizi di ingegneria che hanno come unica voce soggetta al ribasso i costi di indagine. L’associazione scriverà al Ministero per chiarimenti in merito. "A rischio - secondo Codis - è la qualità della progettazione sulle strutture esistenti."

Secondo alcuni bandi emessi, i costi per le indagini di conoscenza sulle strutture sono gli unici a poter essere ribassati

In una nota, Codis esprime delusione per la sottovalutazione della fase diagnostica nella sicurezza strutturale, come emerso in alcuni recenti bandi pubblicati, che hanno come oggetto le verifiche di vulnerabilità da effettuare su edifici esistenti.

Viene espressa forte preoccupazione sia dal punto di vista normativo che etico, sottolineando che la negoziazione dei costi delle indagini diagnostiche può compromettere la qualità del servizio e influire sulla progettazione.

Di seguito la nota integrale, firmata dal Presidente di Codis Eduardo Caliano.

"Ci risiamo: nel campo della sicurezza strutturale si continua a voler sottovalutare l’importanza della fase diagnostica a vantaggio della sola verifica dei modelli di calcolo strutturale. Ne è prova una serie di bandi aventi ad oggetto le verifiche di vulnerabilità su edifici esistenti dove l’unica voce, subappaltabile ed a massimo ribasso, è la voce dell’attività diagnostica. Per scomodare un paragone con la scienza medica, che della diagnostica fa perno fondamentale per tutte le scelte, è come se un medico prendesse la decisione di sottoporre un paziente ad un intervento salvavita solo con l’ausilio del libro di anatomia o al più affidandosi ad un centro diagnostico che ha scelto solo sulla politica del prezzo più basso e non sulle capacità del personale e delle strumentazioni hi tech possedute.

Purtroppo, la vicenda, per quanto rocambolesca possa sembrare, è la realtà che sta venendo fuori da una serie di recenti bandi, pubblicati da stazioni appaltanti, anche di notevole importanza nazionale, che hanno ad oggetto la verifica di vulnerabilità di strutture esistenti. In sintesi, secondo una “orribile quanto stupefacente” interpretazione normativa operata a seguito della emanazione del nuovo Codice Appalti, i costi per le indagini di conoscenza sulle strutture sarebbero gli unici costi a poter essere ribassati nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l’affido di verifiche di vulnerabilità mentre, non sarebbero ribassabili tutte le altre prestazioni intellettuali.

In poche parole, il processo diagnostico e di conoscenza in capo ad ingegneri ed architetti operanti in Laboratori non è considerato una attività intellettuale alla stregua delle verifiche in capo agli altri professionisti ingegneri ed architetti (sic!). E pensare invece che proprio sulla tematica dell’importanza dei controlli sulle strutture nel 2017 fu introdotto un principio nel precedente Codice Appalti (il dlgs 50/2016) che paragonava i costi delle prove di collaudo ai costi della sicurezza, quindi, a voci non ribassabili.

Ma come è nata questa “orribile quanto stupefacente” interpretazione normativa da parte delle stazioni appaltati. Il trend è stato inaugurato dall’Agenzia del Demanio a settembre del 2023 con un bando che, sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e della L. 49/2023, in linea con la Delibera dell’ANAC n. 343 del 20/07/2023, indicava che i compensi stabiliti per le prestazioni d’opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura erano da considerarsi inderogabili e non ribassabili, mentre le spese per le indagini diagnostiche, classificate come spese accessorie, venivano annoverate tra gli importi soggetti a ribasso".

 

Per Codis ci sono sia problemi di natura normativa sia di natura etica

"Questa circostanza ci lascia seriamente preoccupati e perplessi per due ordini di motivazioni: una di carattere normativo ed una di carattere etico.

Eticamente, infatti, riteniamo preoccupante che mentre il servizio di ingegneria venga ritenuto non ribassabile, quello di alta specializzazione di laboratorio venga ritenuto oggetto di contrattazione. Ma v’è di più. Oggi il profilo del Laboratorio Autorizzato dal CSLP rappresenta un elemento da valorizzare nell’ambito delle gare di appalto. Solo una presenza del Laboratorio sin dalle prime fasi di redazione dell’offerta, rende la stessa un elemento sicura affidabilità nella scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Non di rado, infatti, la speculazione sui costi di laboratorio ha prodotto un notevole calo della qualità del servizio reso, con i conseguenti riflessi sulla progettazione e quindi, sulla qualità stessa del servizio di progettazione che la Pubblica Amministrazione “ha comprato” con la gara d’appalto.

Ma a stupire è la bizzarra interpretazione che si sta facendo del nuovo Codice appalti che invero, conferma il principio già espresso nel 2017, cioè che le indagini debbano essere non oggetto di contrattazione al ribasso. L’art. 116 comma 11 del dlgs 36/2023 recita “Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

 

Verrà chiesto al Ministero di estendere il principio della non ribassabilità dei costi e della non subappaltabilità delle indagini

L’errore normativo, se così si può definire, è stato quello di non specificare che le indagini possono essere eseguite non solo in fase di collaudo su disposizione di un direttore dei lavori o da un collaudatore ma, sono oggigiorno, soprattutto disposte in fase progettuale per aumentare il livello di conoscenza sulle opere esistenti. E così in spregio ad una interpretazione lato sensu, si è ritenuto che le indagini di conoscenza non fossero né una attività con una componente intellettuale né fossero paragonabili alle prove di collaudo.

Pertanto, nei prossimi giorni, inoltreremo al Ministero delle Infrastrutture una richiesta che contenga sia l’estensione del principio della non ribassabilità dei costi delle prove di collaudo anche alle prove strutturali in fase di progettazione sia il principio della non subappaltabilità delle indagini" si chiude la nota di Codis firmata dal Presidente Caliano.

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