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Gare di progettazione: calcolo del valore dell'appalto e divieto di frazionamento artificioso

L'ANAC evidenzia che il progetto esecutivo deve essere redatto, di norma, dallo stesso soggetto che ha realizzato il progetto di fattibilità tecnico-economica, garantendo coerenza e omogeneità della progettazione.

L'ANAC fornisce importanti chiarimenti in materia di servizi di progettazione (ingegneria e architettura), soprattutto per quanto concerne la necessità dell'affidamento 'complessivo' della progettazione, che secondo i princìpi del nuovo Codice Appalti, deve riguardare "l’affidamento congiunto degli incarichi di progettazione riferibili ad un’opera unitaria, funzionale e fruibile, che trova il suo fondamento nella principale esigenza di garantirne l’omogeneità, la coerenza e la funzionalità di un’opera o di un intervento unitario".

Il tutto è contenuto nell'atto del presidente del 10 luglio 2024, con il quale si forniscono indicazioni in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura.

L'Autorità, nello specifico, ribadisce l'importanza di garantire coerenza e omogeneità nella progettazione e nell'affidamento degli incarichi, sottolineando che il calcolo del valore degli appalti deve essere trasparente e rispettare le norme comunitarie, evitando qualsiasi artificioso frazionamento.

 

Le norme del Codice Appalti

Gli articoli 14, 41 e 114 del Nuovo Codice Appalti (d.lgs. 36/2023) regolano il calcolo dell'importo stimato degli appalti, specificando che questo deve essere basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, includendo opzioni o rinnovi contrattuali.

È quindi vietato il frazionamento artificioso degli appalti per evitare l’applicazione delle soglie comunitarie, salvo ragioni oggettive che giustifichino tale scelta.

 

Progettazione esecutiva

L'art. 41 sottolinea che il progetto esecutivo deve essere redatto, di norma, dallo stesso soggetto che ha realizzato il progetto di fattibilità tecnico-economica, garantendo coerenza e omogeneità della progettazione

 

L'affidamento congiunto e il calcolo dell'importo dell'appalto

L'Autorità sottolinea la necessità di dare priorità all'affidamento congiunto di incarichi tecnici (ad esempio, direzione lavori e coordinamento sicurezza), per evitare frazionamenti che potrebbero alterare l'unitarietà del progetto.

È obbligatorio, inoltre, stimare l’importo complessivo dei servizi per applicare correttamente le procedure di affidamento.

Le stazioni appaltanti, quindi, devono "calcolare correttamente l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione".

Tradotto: il calcolo deve essere fatto cumulativamente, sommando gli importi di tutti i servizi oggetto dell’appalto.

Viene tra l'altro confermata la necessità di esplicitare il procedimento utilizzato per calcolare i compensi e gli importi nelle documentazioni di gara, secondo i criteri definiti nel DM 17 giugno 2016 (ora Allegato 1.13 del Codice), cd. Decreto Parametri.

 

Servizi di ingegneria e architettura: il riferimento per il calcolo dei compensi è il Decreto Parametri

ANAC: le stazioni appaltanti, per motivi di trasparenza e correttezza devono obbligatoriamente riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, intesto come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.


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Frazionamento dell'appalto: di norma è vietato, con qualche eccezione

L'ANAC ribadisce che il frazionamento di un appalto è ammesso solo se motivato adeguatamente con ragioni oggettive. In assenza di tali motivazioni, il frazionamento è considerato artificioso e illegittimo.

La motivazione deve considerare anche l'obbligo di programmazione preventiva e non può basarsi su generiche esigenze di necessità o urgenza.

 

Suddivisione in lotti

Infine, si sottolinea che la suddivisione degli appalti in lotti è favorita per garantire condizioni di concorrenza paritaria, in particolare per le piccole e medie imprese, purché rispetti i principi del codice.

 

Equo compenso

L'ANAC, infine, precisa che le indicazioni fornite nel Comunicato non trattano dell'equo compenso e della problematica riferibile al coordinamento normativo tra il Codice Appalti e la Legge n. 49/2023.

Le decisioni in materia saranno assunte nel contesto della Cabina di Regia e in sede di correttivo. 


IL COMUNICATO INTEGRALE DELL'ANAC E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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