Data Pubblicazione:

Gare d’Appalto, fuori i concorrenti che non indicano i costi per la sicurezza anche se non richiesto dal Bando

Ad affermarlo il Consiglio di Stato che ha ribadito la necessità di indicare nelle offerte i costi di sicurezza aziendali anche se il Bando di Gara non li richiede.
 
Con la sentenza n. 879 del 3 marzo 2016, il Consiglio di Stato, sez. IV ha riformato la sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza sez. I, che aveva escluso dalla gara un concorrente per non aver indicato i costi di sicurezza aziendale “nonostante che il bando di gara non ne prescrivesse l’indicazione”.
Nel caso specifico il Bando riguardava l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, realizzazione delle infrastrutture connesse al piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (P.I.S.U.S.) - Citta di Potenza - Servizio Ferroviario Metropolitano Hinterland Potentino — Lotto.
 
Tralasciando alcune questioni relative alla qualificazione nella categoria prevalente del ricorrente e al ricorso all’avvalimento per i requisiti speciali posseduti da altra società, senza tuttavia aver prodotto a tal fine un contratto di avvalimento valido e conforme alla normativa primaria di riferimento, il Consiglio di Stato ribadisce l’orientamento espresso dal TAR e relativo ai costi aziendali per la sicurezza.
 
Secondo il Consiglio di Stato infatti risulta corretta “la sentenza ove ha ritenuto valida l’esclusione dalla gara del concorrente che non abbia indicato i costi di sicurezza aziendale, nonostante che il bando di gara non ne prescriva l’indicazione; l’esclusione violerebbe quindi gli artt. 86 ed 87 del decreto n.163/2006 (codice degli appalti) che non prescrivono di fornire detti elementi. Anche questo motivo è infondato, risultando corretto l’orientamento espresso dal TAR.”
Ed in effetti “L’’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, n. 3-bis, e 87, n. 4, d. lgs. n. 163 del 2006, un adempimento imposto dalla legge. Inoltre, l’art. 26, n. 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
 
Sulla circostanza eccepita in appello dal ricorrente che il bando non recava “una espressa clausola di esclusione dalla gara per detta omissione”, la sentenza del Consiglio di Stato sottolinea che questa rende l’offerta incompleta di un requisito la cui essenzialità è direttamente stimata dalla legge (“l’offerta economica priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara …, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate”.

PER LEGGERE LA SENTENZA VAI AL LINK https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AVJA4MWA6QIHMBNQGYF5HDLXX4&q