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Furto in appartamento tramite i ponteggi della ristrutturazione: chi è responsabile?

La Cassazione si esprime sulla ripartizione delle colpe, tra impresa di lavori e condominio, per un furto operato passando dalle impalcature posizionate per consentire i lavori sulla facciata dell'edificio

Se un furto, in un appartamento condominiale, è 'attuato' tramite il passaggio dai ponteggi-impalcature posizionate per eseguire i lavori sulla facciata dell'edificio condominiale, di chi è la responsabilità? Chi paga i danni?

Cerca di sbrogliare la matassa il Tribunale di Milano nella sentenza 5517 del 4 luglio 2023, che si occupa di una materia scottante dove le colpe possono ricadere anche su diversi soggetti.

Il caso

In un condominio, avveniva un furto coi ladri che, per penetrare nell'appartamento, utilizzavano i ponteggi piazzati dall'impresa edile per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale.

Nel dettaglio, i ladri entravano nell'appartamento da una finestra che affacciava su una parete oggetto di ristrutturazione da parte del Condominio ed alla quale, per tale motivo, erano stati fissati dei ponteggi.

In particolare, sostiene l’attore (cioè il derubato) che al suo rientro presso il proprio appartamento, la porta di ingresso era bloccata dall’interno, che solo grazie all’intervento di tecnici è riuscito ad aprirla e che, una volta entrato, ha constatato che l’appartamento era a soqquadro, alcuni beni mancanti e la finestra che affacciava sulla parete con i ponteggi forzata e la relativa tapparella rotta.

Egli osserva che il sistema di allarme dei ponteggi, pur presente, veniva inserito dopo le 19 mentre gli operai terminavano di lavorare alle 17 e che, in ogni caso, a tale allarme non corrispondeva un pronto intervento di personale di sicurezza.

Quindi, secondo il condòmino, la responsabilità è ascrivibile all'impresa edile (in applicazione dell’art. 2043 cod. civ.) e al condomino convenuto (per culpa in vigilando con riferimento all’art. 2051 cod. civ.) in quanto i ponteggi che hanno agevolato i ladri ignoti erano incustoditi per un lungo lasso di tempo, con allarme non inserito e in ogni caso con allarme non adeguato.

Responsabilità dell'impresa edile: per questo ponteggio non sussiste negligenza

La giurisprudenza della Corte di Cassazione - inizia la sua disamina il Tribunale - ha più volte affermato il principio per cui, nei casi simili a quello che ci occupa, la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio (Cass. Civ. 19399/2016).

La responsabilità deriverebbe non tanto dalla presenza stessa del ponteggio, quanto dall'omissione di accorgimenti idonei ad evitare la situazione di pericolo.

Tuttavia dalla documentazione agli atti emerge che ha posato un ponteggio per eseguire la manutenzione della facciata del condominio illuminato e corredato di impianto di allarme come previsto nel contratto d’appalto.

In sostanza, ha installato il ponteggio con uno speciale impianto di sicurezza, che funzionava e si è anche attivato il giorno del furto.

Non vi è quindi alcuna omissione colposa in connessione causale col furto: non c'è negligenza da parte dell'impresa edile, in quanto non è provato che l'intrusione nell'appartamento dell'attore si sia verificata in una fascia oraria
in cui il l'allarme non era inserito
.

Il sistema di allarme del ponteggio

Il sistema di allarme concordato con il Condominio - continua la sua disamina il Tribunale - in fase di contratto era costituito da un dispositivo di segnalazione ottico acustico senza collegamenti a centrali di intervento, quindi la sua dissuasività era legata all'attivazione del suono di allarme e al conseguente richiamo dell’attenzione collettiva.

Tale modalità non è di per sé inidonea ad assicurare un utilizzo improprio dei ponteggi, anzi è una modalità di allarme notoriamente piuttosto diffusa in situazioni analoghe.

Inoltre, nel caso di specie, non è provato affatto che un intervento delle forze dell'ordine o di personale di sicurezza avrebbe potuto impedire il lamentato furto, in quanto quest'ultimo è verosimilmente stato realizzato rapidamente vista la qualità e la modesta quantità dei beni asseritamente sottratti.

Dagli atti, diversamente da quanto affermato dall'attore, risulta che il ponteggio fosse sia dotato di sistemadi allarme anti-intrusione che illuminato correttamente.

La responsabilità del condominio

Il condominio ha scelto una impresa specializzata - osserva il Tribunale - e pertanto non sussiste nel caso di specie alcuna ipotesi di culpa in eligendo.

Non sono emersi neppure specifici profili di difetto nell0attività di vigilanza posta in essere dal condominio sull'attività dell'impresa.

Il condominio convenuto ha stipulato un regolare contratto con l’impresa convenuta e nel capitolato è specificato che l'impresa avrebbe fornito e posato un impianto anti intrusione per ponteggio, cosa che infatti è avvenuta.

Le regole generali sui furti in condominio

Nella sentenza, infine, si ricorda che la Cassazione ha ritenuto di dover escludere, in linea di principio, che (in caso di furto reso possibile a causa dell’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte dell’appaltatore) possa ravvisarsi a carico del condominio committente, ai sensi dell’art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva o presuntada cose in custodia”, potendo la responsabilità del condominio committente essere eventualmente affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo (in tal senso cfr. Cass. Civ. Ord. n. 15176/2017 ribadendo che, nel caso di specie, oltre a non sussistere la culpa in vigilando, non è nemmeno ravvisabile una responsabilità per colpa dell’appaltatore che ha installato il ponteggio. Sulla configurabilità della responsabilità del condominio in termini di culpa in vigilando anche Cass. Civ. 26900/2014 e Cass. Civ. 6435/2009).

La responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ., inoltre, postula una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltreché giuridica, tra il custode e la cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa l’onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi.

Il termine custode non presuppone allora, né implica, uno specifico obbligo di custodire la cosa, analogo a quello previsto, ad esempio, in tema di contratto di deposito, viceversa, l’art. 2051 Cod. Civ., si riferisce soltanto ad uno stato di fatto.

Pertanto, nel caso di specie, considerati gli specifici elementi del caso concreto e la documentazione agli atti ed alla luce dei suddetti principi, deve ritenersi insussistente il rapporto di custodia del condominio rispetto al ponteggio.

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