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Frodi cessione del credito Superbonus e bonus edilizi, informativa del Governo: numeri e novità normative

Nella seduta di mercoledì 2 marzo 2022 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha svolto una informativa urgente in merito alla cessione dei bonus edilizi.

Le frodi legate al Superbonus, ha detto il Ministro, sono relativamente meno diffuse, grazie anche al meccanismo del visto di conformità e dell’asseverazione.


Il Ministro dell'Economia Daniele Franco ha tenuto un'informativa urgente su Superbonus, bonus edilizi, cessione del credito e frodi, svoltasi presso l'Aula della Camera lo scorso 2 marzo.

Frodi cessione del credito Superbonus e bonus edilizi, informativa del Governo: numeri e novità normative

Le frodi e i crediti di imposta inesistenti: Facciate in testa, poi l'Ecobonus ordinario

Il Ministro dell'Economia ha sottolineato, tra l'altro, che:

  • a fine 2021 le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'AdE erano quasi 4,8 milioni, di cui 0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021, per un controvalore complessivo di 38,4 miliardi di euro (0,6 nel 2020 e 37,8 nel 2021). Una parte dei crediti ceduti è già stata fruita dai cessionari, portandoli in compensazione;
  • al 23 febbraio 2022, le compensazioni hanno riguardato un volume pari a 2,1 miliardi;
  • ad oggi, l'AdE e la Guardia di Finanza hanno individuato un ammontare complessivo di crediti di imposta inesistenti pari a circa 4,4 miliardi, di cui quasi la metà, circa 2 miliardi, già ceduti e incassati. A questi 4,4 miliardi deve essere aggiunto un altro miliardo, la cui sospensione è in corso di perfezionamento;
  • le frodi riguardano in primis i crediti per il Bonus Facciate (46%) e l'Ecobonus (34%);
  • le frodi legate al Superbonus sono, invece, relativamente meno diffuse, grazie anche al meccanismo del visto di conformità e dell’asseverazione, applicabile a tale tipologia di bonus edilizio sin dall’origine.

 

Il DL Antifrodi 2 e le nuove regole sulla cessione del credito

Franco ha poi riferito sulle nuove misure del DL 13/2022, cd. Antifrodi 2 o Correttivo Antifrodi, che dal 26 febbraio scorso ha ripristinato la circolazione dei crediti (2 oltre il primo, con condizioni).

Nello specifico, è stato ricordato che:

  • sono consentite due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di intermediari finanziari vigilati, ossia banche intermediarie finanziarie iscritte all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e al credito ceduto sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nella comunicazione delle eventuali successive cessioni, in modo da poter essere tracciato. Tali disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni della prima cessione del credito dello sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
  • i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni;
  • per tutelare i cessionari i cui crediti sono stati sequestrati dall’autorità giudiziaria e poi dissequestrati, i termini per l’utilizzo dei crediti d’imposta cedibili ai sensi del DL Rilancio, oggetto del sequestro, sono aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti.

--- Il video integrale dell'informativa urgente sui bonus edilizi del Ministro Franco è disponibile a questo link Youtube della Camera dei Deputati ---


 

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