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Fotovoltaico su pergolato: sufficiente la comunicazione di inizio lavori

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, in relazione alla necessità di richiedere o meno il relativo permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, in relazione alla necessità di richiedere o meno il relativo permesso di costruire.
Se i pannelli non costituiscono una copertura stabile e continua degli spazi sottostanti è sufficiente la comunicazione di inizio lavori.

I giudici amministrativi di appello si sono pronunciati su un ricorso proposto da alcuni cittadini bolognesi contro il loro Comune, per la riforma della sentenza 23 dicembre 2013, n. 832, del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna.
L’Oggetto della sentenza verte su una precedente ordinanza del Comune di Bologna. Con tale ordinanza, il Comune disponeva la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in riguardo ad un intervento di realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell’abitazione e dotato di tenda parasole retrattile, in quanto non avente il relativo permesso di costruire ma di cui era stato solo comunicato l'inizio di attività.

Il Consiglio di Stato, accogliendo entro certi limiti il ricorso, si è così espresso:
La giurisprudenza amministrativa, in mancanza di una definizione legislativa di pergolato, ha avuto modo di affermare che esso può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409). Si è, inoltre, precisato che «la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti» (Cons. Stato, sez. I, 25 giugno 2014, n. 2162).
Nella fattispecie in esame gli appellanti, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa dell’intervento, hanno realizzato sulla terrazza al primo piano del fabbricato «un pergolato in legno aperto ai lati e dotato di tenda parasole retrattile». Su tale pergolato è stato installato un impianto fotovoltaico a pennelli «costituito da otto pannelli (…) per un’area totale di metri quadrati 13».
Tale descrizione unitamente all’analisi delle foto e dei documenti depositati in giudizio induce a ritenere che l’intervento – in ragione del materiale impiegato, della sua struttura e della circostanza che essa, essendo aperta su tutti i lati, non determina aumento di volumetria – non rientra tra quelli per i quali la normativa di disciplina della materia richiede il permesso di costruire.
E’ bene aggiungere che quanto esposto non significa che le opere realizzate si sottraggono a forme di controlli pubblici ma implica esclusivamente che l’attività può essere posta in essere con un mera comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo.


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