Fotovoltaico nel bonus ristrutturazione: ok detrazione 50% per i sistemi di accumulo
Agenzia delle Entrate: ok alla detrazione del 50% per i sistemi di accumulo fotovoltaici se il montaggio è contestuale o successivo a quello dell’impianto solare
La detrazione Irpef del 50%, prevista dal bonus ristrutturazione, per l'installazione di un sistema di accumulo di energia collegato a un impianto fotovoltaico è utilizzabile solo se è contestuale o successiva a quella dell'impianto, configurandosi, in tal caso, il primo come un elemento funzionalmente collegato al secondo.
L'importante chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate, che ha risposto ad un interpello di un contribuente che chiedeva se tale intervento potesse rientrare nelle opere finalizzate al risparmio energetico.
Sistemi di accumulo fotovoltaico: come funziona la detrazione
L'oggetto della richiesta, quindi, è la detrazione di imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR per spese sostenute per l'acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico.
In primis, le Entrate ricordano che tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% rientrano anche quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Quindi è agevolabile come opera per il conseguimento del risparmio energetico l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a condizione che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione.
Fa fede, in tal senso, la circolare 7/E/2018 dove è stato ribadito che danno diritto al beneficio di cui trattasi anche le spese sostenute per l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente a servizio dell'abitazione. Peraltro, il medesimo documento di prassi nell'evidenziare che la detrazione in esame non è cumulabile con le tariffe incentivanti ha, altresì, specificato che, alle condizioni sopra richiamate, la detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato e che è, comunque, esclusa ove la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale (come, ad esempio, nell'ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kW e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell'abitazione).
Specificità del sistema di accumulo FV
Le Entrate ricordano, nell'ottica di dirimere il caso specifico, che un sistema di accumulo ha la funzione di immagazzinare l'energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nei momento in cui lo stesso impianto non riesce a sopperire alle esigenze energetiche dell'abitazione (es: durante al notte oppure nei casi in cui il consumo è maggiore rispetto alla produzione da impianto fotovoltaico) consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell'impianto fotovoltaico con benefici di tipo economico (evitare il riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (ridurre le dispersioni collegate alla trasmissione di energia).
Relativamente a tale ultimo aspetto, in base a precisazioni rese dal MISE, l'installazione di un sistema di accumulo non può ritenersi di per sé un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico.
Però, come chiarito espressamente dalla circolare 7/E/2018 sopracitata, la riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell'art.16-bis del TUIR è consentita esclusivamente nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità.
In ogni caso il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari 96.000 euro) rimane unico e riguarda sia l'impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.
LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
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