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FOTOVOLTAICO: modello unico per piccoli impianti sui tetti

Il modello unico potrà essere utilizzato soltanto per impianti fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione, con una potenza nominale non superiore ai 20 kW e assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione

 

Con parere 172/2015 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha espresso parere positivo al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contenente la semplificazione delle procedure introdotte dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.lgs. 28/2011.

 

In base al DLgs dal primo ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio dei piccoli impianti rientranti tra gli interventi soggetti a DIA o tra le attività di edilizia libera, ma anche per l’installazione e l’esercizio delle unità di microcogenerazione possono essere effettuati utilizzando il modello unico messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il produttore si interfaccerà solo con il gestore di rete. Il modello unico potrà essere utilizzato soltanto per impianti fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione, con una potenza nominale non superiore ai 20 kW e assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Il modello unico sostituisce tutti gli adempimenti che prima gravavano sui produttori ed è costituito da due parti.
La prima parte riguarda la comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per l’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema Gaudì.
La seconda parte serve per la comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto, la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori e la dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha anche chiesto che vengano inseriti anche altri dati utili, come la marca e il modello degli inverter e dei sistemi di protezione d’interfaccia e l’eventuale presenza di sistemi di accumulo.