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Fotovoltaico in area vincolata con Superbonus e spinta delle rinnovabili: quando la Soprintendenza deve dare l'ok

Il 'favor' legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle "aree non idonee" espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

La Soprintendenza, nell'esaminare una richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici, nello specifico 8, intervento peraltro passibile di Superbonus, su un'area pertinenziale di un'immobile, deve bilanciare la tutela del paesaggio con l'esigenza di diffusione delle energie rinnovabili.

Lo ricorda il Tar Salerno nella sentenza 13/2024, interessante perché alla fine da ragione al ricorrente, ricordando che la 'promozione' e 'diffusione' delle energie rinnovabili ha il sopravvento 'quasi' su tutto, se si esclude l'installazione degli stessi nelle aree 'non idonee'.

 

Pannelli fotovoltaici con Superbonus in area vincolata: perchè l'autorizzazione è stata negata?

La ricorrente contesta e chiede l'annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico di un Comune, che ha respinto la sua istanza di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di 8 pannelli fotovoltaici su un immobile.

La decisione è basata sul parere  negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e della Commissione Locale per il Paesaggio, i quali ritengono che l'installazione proposta avrebbe compromesso i tratti caratteristici della zona, in particolare la presenza di ulivi pisciottani, e avrebbe alterato il paesaggio protetto.

La ricorrente sostiene che la documentazione è stata trasmessa in ritardo e che le sue osservazioni non sono state considerate correttamente.

Inoltre, critica la mancanza di motivazione nel rifiuto, sostenendo che la visibilità limitata dell'impianto e il suo impatto ambientale limitato non sono stati adeguatamente valutati.

 

Pannelli fotovoltaici e fonti rinnovabili: la semplice visibilità non configura incompatibilità paesaggistica

Il TAR osserva che, in materia di fonti energetiche rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un 'favor' per l'allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi.

Le regole di base sono contenute nel'art. 7 bis, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011, secondo cui per l'installazione di impianti solari e termici sugli edifici (anche nelle zone A - centri storici) non serve alcun permesso, fatta eccezione per gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b e c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004 (ville, parchi di non comune bellezza, ecc.).

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata.

 

L'installazione di impianti fotovoltaici è 'assolutamente' vietata solo nelle zone 'non idonee'

Ma c'è di più.

La Sezione Campania – nelle sentenze n. 564/2022, n. 2945/2022, n. 3104/2022 e n. 3285/2022 – ha statuito che: 

  • "il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede … di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio" (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017);
  • in simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti – ancorché potenzialmente antagonistici – interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.

Ciò posto, come statuito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016, "le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica".

 

Impianti fotovoltaici: la Soprintendenza doveva dare l'ok

Ma come si riflette tutto questo nel caso specifico?

Nella specie - evidenzia il TAR - la Soprintendenza di Salerno e Avellino non risulta aver fatto buon governo dei principi ordinamentali dianzi declinati, essendosi limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di generica compromissione delle visuali panoramiche prospettanti sugli elementi vegetazionali ed orografici caratterizzanti, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

L'analisi di impatto effettuata, infatti, ha rilevato che, nel caso specifico, ci si pone quale punto di osservazione la porzione di suolo interessata dall’installazione dei pannelli a quota prossima allo zero. Rispetto al lotto vengono evidenziate con colorazione verde, le aree in cui è possibile che l’impianto sia visibile. Trattandosi di un’analisi prettamente teorica, il software pone il punto di osservazione a quota non inferiore a 2,00 m e non considera le barriere architettoniche e visive quali edifici, vegetazione autoctona ecc. presenti. Essendo l’impianto in oggetto collocato ad una quota prossima allo zero, anteposto al fabbricato di civile abitazione ed attorniato dalla vegetazione adagiata su terreni scoscesi declinanti verso la marina, risulta non visibile da spazi esterni accessibili al pubblico e quindi non percepito come fattore di disturbo visivo.

Il ricorso va quindi accolto, questo impianto fotovoltaico poteva ottenere l'autorizzazione paesaggistica e beneficiare del Superbonus.


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