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Fotovoltaico doppio? Nessun problema per la connessione con l'attività agricola

Agenzia delle Entrate: l'espansione fotovoltaica, realizzata da una società semplice agricola, tramite l’installazione di un secondo impianto in aggiunta a quello già esistente, può essere considerata connessa con l’attività agricola e, così, anche il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva

Va segnalata senz'altro la risposta 319/2022 dell'Agenzia delle Entrate sulla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli.

Nello specifico, si chiede se il fotovoltaico doppio è di intralcio alla connessione con l'attività agricola.

Per il Fisco, no ma a condizione che gli impianti soddisfino almeno uno dei requisiti dettati dalla circolare n. 32/2009, che ha chiarito come determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica.

Fotovoltaico doppio? Nessun problema per la connessione con l'attività agricola

La richiesta

Una società agricola chiede un parere in merito alla possibilità di considerare come connesso all'attività agricola anche il secondo impianto fotovoltaico installato, al pari e in aggiunta al primo, già esistente e connesso, potendo così determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica applicando il coefficiente di redditività del 25% al fatturato di vendita dell'energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per la parte eccedente la franchigia di 260mila kWh e al netto della tariffa incentivante, come previsto dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005.

 

Le condizioni da rispettare

In definitiva, le Entrate affermano che l'espansione fotovoltaica, realizzata da una società semplice agricola, tramite l’installazione di un secondo impianto in aggiunta a quello già esistente, può essere considerata connessa con l’attività agricola e, così, anche il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, se gli impianti soddisfano queste condizioni:

  1. la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  2. il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  3. entro il limite di 1 mW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

 

Non esistono limiti al numero di requisiti da soddisfare

Il Fisco sottolinea anche che riguardo alla possibilità di considerare come connesso all’attività agricola il reddito derivante da due diversi impianti fotovoltaici installati all'interno del fondo agricolo, la richiamata circolare non ha indicato limiti al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaico.

Ne consegue che, in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti di cui alle citate lettere a), b) e c) della circolare 32/2009 e nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia (cfr Cassazione, sentenza n. 66/2015), sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso.

 

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