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Formazione: pubblicato il regolamento adottato dal CNI

Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (n.13, 15 luglio 2013), è stato pubblicato il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il documento fissa le modalità del rispetto dell’obbligo della formazione sancito dal DPR 137/2012. L’obbligo scatta dall’1 gennaio 2014. Zambrano: “L’aggiornamento professionale permanente è ormai una necessità”.

“Questo testo – afferma Armando Zambrano, Presidente del CNI – è il frutto di un’ampia discussione che si è svolta all’interno della nostra categoria. Il percorso di approvazione è stato condiviso. Dal Ministero sono arrivate solo piccole modifiche, a conferma che l’impianto del testo era valido. Si prende atto del fatto che l’aggiornamento professionale permanente è ormai diventata necessario. Non basta più l’Università. L’ingegnere ha bisogno di essere continuamente aggiornato a garanzia del cliente e dell’intera collettività. Questo percorso conferma il ruolo di sussidiarietà svolto dall’Ordine nei confronti dello Stato”.

In merito all’oggetto dell’attività di formazione, il Regolamento stabilisce che l’aggiornamento dei professionisti può avvenire tramite percorsi di Formazione Professionale Continua che possono essere formali, informali e non formali. L'unità di misura di questa formazione è il Credito Formativo Professionale. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. Questi ultimi possono essere conseguiti in due modi: tramite un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione; tramite attività di aggiornamento professionale continuo. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui il professionista può essere esonerato dall’obbligo di aggiornamento professionale. Precisamente: maternità o paternità (per un anno); servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Il Regolamento, infine, ha fissato all’1 gennaio 2014 la data a partire dalla quale scatta l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dell’obbligo. Il documento adottato dal CNI stabilisce la corrispondenza tra le attività formative e l’assegnazione dei CFP attraverso una specifica tabella, allegata al testo pubblicato dal Bollettino.


Fonte: Ufficio Comunicazione Centro Studi CNI