Formazione Architetti: dal 2018 obbligo di 60 crediti in tre anni
Formazione continua Architetti: cambia tutto, dal 2018 obbligo di 60 crediti in tre anni, di cui almeno dodici da derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo su deontologia e discipline ordinistiche. Tutte le specifiche
Dal 2018 i professionisti architetti dovranno conseguire 60 crediti in tre anni, di cui almeno dodici (12) da derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo su deontologia e discipline ordinistiche. Lo prevede la nuova regolamentazione in materia di formazione e aggiornamento professionale, approvata dal CNAPPC del 31 maggio scorso ed entrato in vigore il 1° luglio. Il provvedimento di riferimento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n.13 del 15 luglio del Ministero della Giustizia.
Il dettaglio
Il periodo dell'attività e della valutazione professionale diventa triennale e coincide con quello solare: l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello della prima iscrizione all'ordine: per assolvere l'aggiornamento, si può partecipare ai corsi di formazione anche a distanza (online) oppure ai master universitari, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze e workshop o altre attività spercificatamente individuate dal CNAPPC anche in collaborazione con gli ordini territoriali che possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari anche con altri ordini e collegi professionali (ad. es gli Ingegneri).
Per l'accreditamento, vengono valutati tipologia, qualità dell'evento, argomenti trattati e requisiti minimi uniformi sul territorio nazionale: per questo, le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti doversi dagli ordini territoriali che vogliono 'fare formazione' devono presentare al CNAPPC una relazione dettagliata con le indicazioni specifiche per valutare l'evento.
Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:
- proteggere l’interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza
- migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale sia in forma di libero professionista che di dipendente a tutela della qualità architettonica
- accrescere lo studio e l’approfondimento culturale e tecnico-scientifico sia in forma di libero professionista che di dipendente quali presupposti per un esercizio professionale di qualità
- promuovere il più ampio accesso di tutti gli iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l’adozione di politiche tese al contenimento dei costi
- Ambito di applicazione
La formazione professionale o aggiornamento può avvenire nel seguente modo:
1 partecipazione ai corsi di formazione, anche online
2 partecipazione a master universitari, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti
3 altre attività ed aventi autonomi del CNAPPC o in collaborazione con gli ordini territoriali
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
Esoneri
Il Consiglio dell’Ordine territoriale, su domanda dell’interessato, può valutare la possibilità di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata e in coerenza con le linee guida.
Illecito disciplinare
Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’obbligo di formazione continua (all’art. 7 comma 1 del dpr 137/2012). Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione.
Crediti formativi annuali
Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione.
L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
Il Consiglio dell’Ordine territoriale, su domanda dell’interessato, può valutare la possibilità di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata e in coerenza con le linee guida.