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Formatori per la sicurezza, varati i nuovi criteri di qualificazione

Conoscenza, esperienza e capacità didattica gli elementi delineati dal decreto interministeriale che ha recepito le indicazioni della Commissione consultiva permanente e andrà a regime nel marzo del prossimo anno. Introdotto l’obbligo di un aggiornamento a cadenza triennale nell’area tematica di competenza INAIL

Conoscenza, esperienza e capacità didattica gli elementi delineati dal decreto interministeriale che ha recepito le indicazioni della Commissione consultiva permanente e andrà a regime nel marzo del prossimo anno. Introdotto l’obbligo di un aggiornamento a cadenza triennale nell’area tematica di competenza

Andranno a regime il 18 marzo del prossimo anno i nuovi criteri di qualificazione della figura del formatore in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, delineati dal decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 65, che recepisce il documento finale approvato il 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

 

 

Tre caratteristiche fondamentali.

Le novità riguardano tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del Testo unico sulla sicurezza, regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011. Il decreto dei ministri del Lavoro e della Salute descrive nel dettaglio i requisiti fondamentali in grado di assicurare il livello minimo richiesto per la figura del formatore-docente, allo scopo di garantire la presenza contestuale di conoscenza, esperienza e capacità didattica, ritenute le tre caratteristiche fondamentali che il formatore deve possedere.

Un prerequisito e sei criteri. In particolare, il formatore dovrà essere in possesso di un prerequisito di base – il diploma di scuola secondaria di secondo grado – e di uno tra sei criteri indicati nel decreto, che prendono in considerazione l’istruzione, la formazione e l’esperienza nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche: l’area normativa/giuridica/organizzativa, quella relativa ai rischi tecnico/igienico-sanitari e quella pertinente l’ambito relazioni/comunicazione. I formatori che non siano in possesso del prerequisito possono svolgere ugualmente la propria attività, ma solo se sono in grado di dimostrare che, alla data del 18 marzo scorso, giorno di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale, possedevano almeno uno dei criteri previsti, e se aderiscono all’obbligo dell’aggiornamento triennale introdotto dal decreto.

 

Una fase transitoria di due anni.

Nel regolare la fase di transizione, il decreto sottolinea che i requisiti minimi non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già approvati e messi in calendario. Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del decreto, inoltre, i datori di lavoro potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, regolamentati dall’articolo 34 del Testo unico, e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine della fase transitoria, però, il datore di lavoro che voglia svolgere direttamente l’attività formativa dovrà essere in possesso di uno dei criteri elencati nel documento normativo.