Data Pubblicazione:

Forfettari: tutte le novità e le semplificazioni previste nel Decreto Crescita. Ultimo testo e dossier aggiornato

Dal 2020, anche i forfettari (imprenditori e autonomi) che aderiscono alla flat tax e hanno dei dipendenti diventano dei sostituti di imposta e devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I dettagli

professionisti-1.jpg

Il Decreto Crescita va verso il rettilineo finale: abbiamo sia il testo con gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio e Finanze della Camera, sia i dossier aggiornati - rispettivamente al 17 e 19 giugno - riferiti il primo alle parti prettamente fiscali e il secondo a tutte le misure di questo enorme provvedimento che abbraccia davvero svariati aspetti, compresi edilizia, efficienza energetica, professione.

In data 19 giugno 2019 si è quindi svolta la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita (C. 1807-A). Sono disponibili i dossier breve (norme fiscali) e approfondito (tutte le norme) con gli emendamenti approvati dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera, che sarà votato a breve.

Forfettari: tutte le novità del Decreto Crescita

L’articolo 6, modificato in sede referente, stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario (art.1 comma 73 legge 190/2014) o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e che si avvalgono dell’impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel corso dell’esame in Commissione è stato introdotto il comma 3-bis, che conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole, introdotta dalla legge di bilancio 2018, prevista nel caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018.

Le disposizioni di cui ai commi 1-3 sono conseguenti alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 9, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto la possibilità anche per i contribuenti in regime forfettario di avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori, eliminando la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori al di sopra della quale non era consentito l’accesso al regime forfettario. 

Non solo: l'art.6-bis, introdotto in sede referente, relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cd. regime forfettario, prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 3 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).

Quindi, di fatto:

  • i forfettari (imprenditori e autonomi) che aderiscono alla flat tax e hanno dei dipendenti diventano dei sostituti di imposta, dovranno dunque applicare la ritenuta per i loro dipendenti. In questo modo le imposte da pagare non saranno accantonate e versate su base annuale ma individualmente su base mensile. Quindi: anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e che si avvalgono dell’impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • semplificazione degli obblighi informativi dei contribuentiche applicano il regime forfettario: al contribuente che intende avvalersi del regime forfettario non possano, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Regime forfettario: pillone di memoria sui recenti cambiamenti

Ricordiamo che da qualche mesi è in vigore il nuovo regime forfettario: la legge di bilancio 2019 ha infatti modificato il comma 54 della legge di stabilità 2015 elevando a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della stessa legge.

Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - differenzati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (riportati nell’Allegato 4 della legge di stabilità 2015).

IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA CON GLI EMENDAMENTI DELLE COMMISSIONI BILANCIO E FINANZA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi