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Fondo per l'avvio di opere indifferibili: in arrivo 1.5 miliardi di euro per progettazione e appalti di lavori

Il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca la disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili: le PA centrali presentano domanda entro il 17 ottobre ma i fondi possono andare subito agli enti locali attuatori delle opere, che poi bandiranno le gare di progettazione e lavori pubblici.

Quel che interessa, in definitiva, ai professionisti tecnici del DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.213 del 12 settembre, è che a breve saranno disponibili, in tutta Italia, 7 miliardi e mezzo di euro per le 'opere indifferibili' (dal 2022 al 2026), ossia gare di progettazione e di lavori pubblici di diverso tipo. Per l'anno corrente la disponibilità è di 1 miliardo e mezzo di euro.

Il provvedimento, il cui scopo principale è quello di contrastare il caro prezzi dei materiali, evitando che le gare vadano deserte, disciplina le modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, previsto dall’art.26 comma 7 del DL 50/2022 (DL Aiuti) per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC e che, per il 2022, ha una capienza finanziaria di 1,5 miliardi di euro.

L’allegato al decreto contiene l’elenco delle opere.

Fondo per l'avvio di opere indifferibili: in arrivo 1.5 miliardi di euro per progettazione e appalti di lavori

Le risorse per singolo anno: 1,5 miliardi subito

L'art.26 comma 7 del DL Aiuti ha istituito questo Fondo per le opere indifferibili con questa cadenza dei contributi:

  • 1,5 miliardi per il 2022;
  • 1,7 miliardi per il 2023;
  • 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
  • 1,3 miliardi per il 2026.

 

Le coordinate del decreto

Il provvedimento, come previsto dalla succitata normativa, è volto a disciplinare l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari per l’aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti.

Il decreto individua due tipologie di intervento per l’assegnazione delle risorse: ordinaria e semplificata, quest’ultima riservata agli enti locali (articolo 7 del provvedimento).

Come già sottolineato dall'ANCI:

  • gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e inclusi nell’Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento pubblicato o in corso di pubblicazione, la percentuale indicata nell’Allegato 1 del DPCM;
  • la preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l’accertamento delle stesse a bilancio. La comunicazione di tale preassegnazione da parte di ciascuna amministrazione finanziatrice, entro 10 giorni dalla pubblicazione in GU del DPCM, costituisce pertanto l’aggiornamento del finanziamento assegnato.

 

L'ambito di applicazione e le priorità

Al Fondo accedono in via prioritaria le opere e gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 26, comma 7, del DL 50/2022, alle opere o gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR è assegnato un contributo secondo quanto previsto dall'art. 7. Sulla base delle risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, al Fondo accedono le opere e gli interventi:

  • a) relativi al PNC;
  • b) in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.

Sulla base delle ulteriori risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, al Fondo accedono, altresi', le opere e gli interventi:

  • a) relativi al programma predisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 (Giubileo 2025), dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della medesima legge;
  • b) relativi all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 e realizzati dalla societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.;
  • c) previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022 e di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale.

 

Le tempistiche

Le PA centrali devono far pervenire le richieste entro il 17 ottobre 2022, poi ci sarà un mese di tempo per per le graduatorie di riferimento e l'assegnazione delle risorse.

Per gli enti locali attuatori l'assegnazione sarà automatica: quelli inclusi nell'Allegato 1, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto.

Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i decreti già emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in corso di emanazione, l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo.

Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, puo' rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

 

 

 

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