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Fondo Nazionale Efficienza Energetica: decreto in Gazzetta. Ecco come funziona

Il Fondo prevede finanziamenti agevolati per PA e imprese allo 0,25% e garanzie su crediti per interventi edilizi e impianti. Tra gli interventi finanziabili anche le progettazioni

Il Fondo prevede finanziamenti agevolati per PA e imprese allo 0,25% e garanzie su crediti per interventi edilizi e impianti. Tra gli interventi finanziabili anche le spese per le progettazioni

Arriva il Fondo Nazionale per l'efficienza energetica italiana: dotato di un plafond complessivo di 185 milioni di euro gestito da Invitalia, è 'regolamentato' dal decreto del MISE del 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo.

Il decreto attuativo individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonchè l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.

Di fatto, si tratta di un 'tesoretto' per la concessione di finanziamenti agevolati (al tasso dello 0,25%) e garanzie sui crediti di terzi, a imprese e pubbliche amministrazioni, per la realizzazione di interventi su edifici e impianti (comprese le case popolari, nel caso della Pa) che aumentino l'efficienza energetica. 

Imprese

Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata. 
Possono essere concesse: 

  1. 1) a tutte le imprese, per progetti d'investimento volti ad aumentare l'efficienza energetica, e cioè interventi: a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata
    l'attivita' economica; b) di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
  2. alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; b) di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare; c) di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici.

Pubblica Amministrazione

Le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, possono chiedere finanziamenti o garanzie per progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione dei seguenti interventi:

  1. miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
  2. miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici;
  3. miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare.

Tipologia di costi ammissibili

I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati, sia privati che pubblici, sono i seguenti:

  1. consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge;
  2. apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie;
  3. opere edilizie: interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
  4. infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica - comprensivo dell'allacciamento alla rete - del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonche' i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto).

Come chiedere le agevolazioni del Fondo

Presentazione esclusivamente in via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda. Le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso saranno proposti da INVITALIA entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del e decreto e approvati con i decreti del direttore generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del MISE.