FONDAZIONE INARCASSA
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Fondazione Inarcassa: la pubblicità non può essere ritenuta retribuzione

Il Presidente di Fondazione Inarcassa, Franco Fietta, interviene in merito alla sentenza del Tribunale della Lombardia del 30 ottobre numero 2044.

«La pubblicità non può essere ritenuta retribuzione» ad affermarlo è il Presidente di Fondazione Inarcassa, Franco Fietta che interviene in merito alla sentenza del Tribunale della Lombardia del 30 ottobre numero 2044.

Il presidente ha spiegato che «il compenso economico di un professionista deve essere proporzionato all’opera prestata calcolata in base al DM e non ribassato per eventuali vantaggi ‘indiretti’».

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La sentenza del Tar e la posizione di Fondazione Inarcassa

«Correttamente lo Stato tutela i lavoratori che hanno remunerazioni minime, noi però lo invitiamo a fare altrettanto con i professionisti, specie se giovani, chiamati a svolgere la propria attività a costo zero, o quasi».

Così il neo Presidente di Fondazione Inarcassa, Franco Fietta, critica la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo della Lombardia 30 ottobre numero 2044, in merito al contenzioso aperto da una società di ingegneria (giunta seconda) che ha impugnato la determina n. 50 del 30.04.2020 del Comune di Casatenovo, con cui aveva aggiudicato una gara per l’incarico tecnico inerente i lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado sul territorio.

«La pubblicità non può in alcun modo equivalere a una effettiva remunerazione. Al contrario il compenso economico di un professionista deve necessariamente essere proporzionato all’opera prestata calcolata in base al DM e non ribassato per eventuali vantaggi ‘indiretti’ sotto forma di pubblicità o curriculum» ribadisce Fietta.

Il Tar lombardo ha infatti respinto il ricorso della suddetta società, che contestava l’offerta del soggetto aggiudicatario in virtù dell’anomalia di prezzi ritenuti troppo bassi, non ritenendo opportuno accogliere la richiesta d’impugnazione; ‘al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero - si legge tra le motivazioni della sentenza - non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico’ (ex multis TAR Lazio, 8992/2020).

Ecco che la pubblicità può pertanto equivalere, o compensare, una retribuzione, concetto che Fondazione Inarcassa respinge con nettezza.

«Nel vedere ottusamente solo gli aspetti di economicità immediata, la Pubblica Amministrazione non comprende che a un progetto correttamente remunerato ed eseguito, corrisponde un risparmio nel breve, medio e lungo termine di gran lunga superiore» ha concluso il Presidente Fietta, confermando l’impegno istituzionale contro l’irregolarità dei bandi della fondazione che presiede.

Equo compenso e anomalie: la pubblicità "ingannevole" che può ripagare il servizio di progettazione

Il Tribunale amministrativo della Lombardia, con la sentenza 2044/2020 dello scorso 30 ottobre, si è espresso in merito a una lite che contrapponeva due studi di ingegneria, avversari in una gara per la realizzazione di una scuola pubblica.

>>> La sentenza