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Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: le Regioni non possono abbassare i prezzi

Secondo la Corte Costituzionale, le regole della fiscalizzazione dell'abuso sono stabilite dal Testo Unico Edilizia e una Regione o Provincia autonoma non può modificarle o stabilire dei prezzi inferiori della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, in caso di impossibilità di ripristinare lo stato originario dei luoghi, in quanto le disposizioni devono essere applicate uniformemente su tutto il territorio nazionale.

I prezzi (o costi?) della fiscalizzazione dell'abuso edilizio, sia che esso derivi da fattispecie rientranti negli articoli 33 e 34 che, come nel caso di specie, nell'articolo 38 del Testo Unico Edilizia, sono stabiliti dalla legislazione nazionale (dpr 380/2001, appunto) e non possono essere 'abbassati' dalle Regioni.

L'indicazione è piuttosto importante anche perché viene direttamente dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza 22/2025 ha 'tirato le orecchie' alla Provincia di Bolzano per aver regolato in modo sbagliato le conseguenze derivanti dal caso di un titolo abilitativo poi annullato o per abusi eseguiti in parziale difformità dal titolo o per ristrutturazioni edilizie senza titolo.

 

Fiscalizzazione dell'abuso: la legge incostituzionale

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge 1/2022 della Provincia di Bolzano (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022), per violazione degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, in quanto in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico sociale, quali sono gli articoli 36 e 38 del dpr 380/2001.

 

Sanzione alternativa alla demolizione: le regole della Provincia di Bolzano

Con la legge sopracitata, la Provincia di Bolzano ha stabilito che:

  • se non è possibile eliminare i vizi delle procedure amministrative o ripristinare lo stato originario dei luoghi, l’autorità di vigilanza impone una sanzione pecuniaria, valutando il danno urbanistico causato. L'importo varia da 0,8 a 2,5 volte il costo di costruzione, in base alla gravità dell’abuso. Se il costo di costruzione non è determinabile, la sanzione viene calcolata sul valore delle opere realizzate;
  • se, al momento della sanzione o prima del pagamento completo, le opere risultano conformi alle normative e ai piani urbanistici vigenti, l'autorità può ridurre la sanzione, tenendo conto della durata dell'abuso e rimborsando eventuali somme versate in eccesso, senza interessi;
  • tuttavia, la sanzione ridotta non può essere inferiore al doppio del contributo sul costo di costruzione previsto dall’art. 95, comma 3, della legge provinciale di Bolzano n. 9/2018, per la sanatoria di opere realizzate senza titolo o in difformità da esso.

 

Il ricorso: sanzioni edilizie uniformi a livello nazionale

 Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata, nel disciplinare le sanzioni da applicare ai casi di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato, contrasterebbe con la normativa dettata dagli artt. 36 e 38 del dpr 380/2001, alterando «in modo sostanziale la ratio sottesa all’impianto sanzionatorio del Testo unico dell’edilizia».

Nello specifico, tra l'altro:

  • verrebbe introdotto un criterio valutativo - quello riferito alla «esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate» - non rinvenibile a livello nazionale, che «di fatto amplia le ipotesi in cui è possibile escludere la riduzione in pristino» rendendo la sanzione reale meramente «residuale» rispetto a quella pecuniaria, in contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale con l'art. 38 del TU Edilizia;
  • la norma impugnata differirebbe dalla disciplina statale anche con riguardo alla portata della sanzione pecuniaria, «molto meno afflittiva» rispetto a quella stabilita dal TU edilizia, in quanto commisurata al costo di costruzione, anziché al valore venale delle opere abusive.

Per il Consiglio dei Ministri, la Provincia autonoma di Bolzano è priva di potestà normativa in materia di regime sanzionatorio degli illeciti edilizi. Inoltre, l'intera disciplina delle sanzioni edilizie attiene alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e deve essere uniforme a livello nazionale.

Inoltre, il legislatore provinciale ha adottato una previsione normativa che sfugge al principio di «doppia conformità urbanistica», espresso dal'art.36 del TU Edilizia. Nella fattispecie provinciale, si è infatti previsto che la sola conformità al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche vigenti al tempo dell'irrogazione della sanzione sia sufficiente a determinare un'ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria, di importo minimo corrispondente a quello richiesto a titolo di oblazione per il rilascio del permesso in sanatoria.

 

Corte Costituzionale: le regole della fiscalizzazione devono essere unitarie

La Consulta ha quindi 'dato ragione' al CdM, dichiarando l'incostituzionalità della legge 1/2022 e riconoscendo, per la prima volta, che l'articolo 38 del dpr 380/2001 deve essere applicato uniformemente su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di variazioni a livello regionale.

Questo articolo, simile all'articolo 36, introduce un regime sanzionatorio specifico per gli abusi edilizi derivanti dall'annullamento di un titolo abilitativo precedentemente rilasciato (cosiddetti “abusi edilizi sopravvenuti”).

La sua finalità è garantire il corretto governo del territorio e la tutela del paesaggio e dell’ambiente, considerati interessi di primaria importanza.

La sentenza sottolinea che le condizioni previste dall'articolo 38, ovvero l'impossibilità di sanare i vizi amministrativi e l'impraticabilità tecnica della demolizione, rappresentano il punto di equilibrio tra diverse esigenze. In questi casi, la norma consente di sostituire l'abbattimento dell'opera con una sanzione pecuniaria pari al suo valore di mercato.

Di conseguenza, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non possono:

  • introdurre ulteriori criteri per stabilire l’impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi;
  • modificare il metodo di calcolo della sanzione per evitare la demolizione;
  • graduare l'importo della sanzione in base alla gravità dell'impatto urbanistico dell'abuso.

La Corte ha quindi ribadito che le norme nazionali sulla fiscalizzazione degli abusi edilizi devono essere applicate in modo uniforme, senza deroghe da parte delle autonomie locali.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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