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Fiscalizzazione degli abusi edilizi solo per parziali difformità e con pregiudizio della parte conforme

La fiscalizzazione dell'abuso edilizio prevede la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con una pecuniaria in caso di parziali difformità, e quando non si possa procedere alla demolizione per pregiudizio della parte eseguita in conformità, ma non in caso di totali difformità o variazioni essenziali.

La fiscalizzazione degli abusi edilizi, prevista dagli articoli 33 e 34 del Testo Unico Edilizia, è sottoposta a precise regole che consentono - o meno - di tramutare la sanzione demolitoria in ammenda pecuniaria.

E' molto importante conoscere procedure e riferimenti in materia perché, quando si presenta un'istanza, bisogna essere a conoscenza dei presupposti che possono portare al mantenimento dell'opera abusiva, evitando quindi l'ordine di demolizione col pagamento di una somma in denaro.

Nella sentenza 4543/2024 del 5 agosto, il Tar Napoli affronta la questione mettendo alcuni paletti che val la pena riepilogare.

 

Tipo di abuso: la fiscalizzazione è possibile solo per le difformità parziali

Nel caso specifico, si disquisisce su un'ordinanza di demolizione impartita da un comune per alcune opere edilizie abusivamente realizzate, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001.

Già questo riferimento è dirimente, secondo il Tar Napoli.

Il ricorrente, infatti, sostiene che "Come si evince dalla relazione tecnica allegata, non è possibile demolire le opere asseritamente non assentite in quanto il fabbricato principale è costruito con mura di tufo. Pertanto ogni demolizione parziale pregiudicherebbe la staticità dell'intero manufatto. Pertanto, nel caso in cui fossero acclarate difformità essenziali rispetto a quanto assentito, andrebbe in ogni caso applicata la sanzione pecuniaria".

Il TAR osserva che l'invocata fiscalizzazione dell'abuso di cui all'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (il quale disciplina “gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire”, prevedendo, al secondo comma, che “quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione (…)”) si applica in caso di “interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre, nella specie, l’ordinanza di demolizione impugnata è stata adottata ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 relativo agli “interventi eseguiti…, in totale difformità o con variazioni essenziali”.

 

Le condizioni di ammissibilità e il carattere residuale della fiscalizzazione

La fiscalizzazione, quindi, si applica solo per abusi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, non in casi di totale difformità o variazioni essenziali, come accertato nella vicenda esaminata dalla sentenza.

Il TAR sottolinea inoltre che l'ordinanza di demolizione è stata correttamente emessa per opere in totale difformità, e che la fiscalizzazione, in quanto sanzione pecuniaria, ha un carattere residuale.

Non costituisce, cioè, un obbligo automatico, ma può essere valutata dall'amministrazione solo in una fase successiva all'ordine di demolizione.

 

Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: servono prove concrete per tramutare la demolizione in multa

In tema di fiscalizzazione dell'abuso edilizio, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria ha connotati residuali, dovendo il privato fornire precisi elementi in grado di supportare l'impossibilità di rimozione delle opere abusive senza inficiare la staticità di quelle regolarmente eseguite.


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Ordine di demolizione e fiscalizzazione dell'abuso

Si sottolinea, inoltre, che l'ordine di demolizione è la sanzione principale prevista per abusi edilizi significativi, come quelli eseguiti in totale difformità.

L'amministrazione non è obbligata a considerare preventivamente la fiscalizzazione prima dell'emissione dell'ordine di demolizione.

La valutazione sulla possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria avviene, eventualmente, solo in un secondo momento, in sede di esecuzione.

In definitiva, la fiscalizzazione dell'abuso edilizio è una misura subordinata alla valutazione tecnica e può essere applicata solo in casi di parziale difformità, mentre, per abusi più gravi, come quelli in totale difformità, la demolizione resta la sanzione primaria.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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