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Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: servono prove concrete per tramutare la demolizione in multa

In tema di fiscalizzazione dell'abuso edilizio, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria ha connotati residuali, dovendo il privato fornire precisi elementi in grado di supportare l'impossibilità di rimozione delle opere abusive senza inficiare la staticità di quelle regolarmente eseguite.

Quando può scattare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 33, comma 2, del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), in luogo della demolizione, per un abuso edilizio?

La cosiddetta fiscalizzazione degli abusi edilizi ha margini molto stretti, che nascono dall'impossibilità evidente di poter demolire l'abuso, per problemi strutturali o rischi statici dell'edificio.

Il TAR Lazio, nella sentenza 15908/2024 del 21 agosto, si occupa di un'istanza per la fiscalizzazione di un abuso con riferimento ad alcune opere edilizie, evidenziando “le difficoltà nella rimozione dell’abuso” stesso.

 

Fiscalizzazione degli abusi edilizi: i due casi distinti

Va sottolineato come il Testo Unico Edilizia consideri la possibilità di tramutare la demolizione in multa in due casi distinti:

  • in virtù dell'art.33 comma 2 (quello richiamato dal ricorrente), per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, e di conseguenza il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere;
  • in virtù dell'art.34 comma 2, per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

 

Abusi edilizi: il ricorso per impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi

Si tratta, nello specifico, di una sopraelevazione, di una tettoia, di una scala in ferro, del completamento della tamponatura esterna, di alcune tramezzature interne, della controsoffittatura e della posa in opera degli impianti tecnologici.

Il ricorrente chiede l'annullamento di tale atto di diniego sull'assunto che “sussiste(rebbero) i presupposti (per l’applicazione dell’art. 33, comma 2, del dpr 380/2001), tra i quali l’impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi”.

Ma per il TAR le cose non stanno così, vediamo perché.

 

L'istanza deve essere comprovata e la fiscalizzazione è residuale

Il Collegio condivide un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale - integrando l'atto demolitorio il contenuto tipico dell’atto repressivo dell’illecito edilizio - l'applicazione dell'invocata sanzione pecuniaria assume una connotazione del tutto residuale che può trarre origine “non già da una verifica tecnica di cui la parte pubblica non può venire ragionevolmente gravata, ma da una apposita e circostanziata istanza presentata dalla parte privata ad essa interessata”, dunque, onerata di segnalare e comprovare tale profilo.

 

Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: le condizioni per trasformare la demolizione in multa

La possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. fiscalizzazione dell'abuso edilizio, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo.


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La pericolosità della demolizione va provata, non basta un'indagine generica

Il TAR osserva come le mere affermazioni formulate prima ancora che in ricorso già in sede di istanza dal ricorrente nulla provino relativamente all'asserita pericolosità della già irrogata demolizione in quanto assolutamente generiche nonché, comunque, prospettando, con un tenore meramente ipotetico, solo potenziali compromissioni statiche dell'edificio.

L'odierno ricorrente si limita, infatti, a rilevare che “una eventuale riduzione degli sforzi normali potrebbe instaurare dei fenomeni che consentono di generare un aumento dell’eccentricità … Pertanto l’eventuale rimozione del blocco superiore dell’edificio potrebbe comportare l’instaurazione di un successivo squilibrio delle forze in gioco”.

L’istanza di cui si lamenta il rigetto si fonda, pertanto, su un'indagine assolutamente generica - e perciò insufficiente – del manufatto, non menzionando, nello specifico, il benché minimo parametro meccanico relativo alle tecniche costruttive murarie e non fornendo alcun elemento in grado di supportare, neanche in via presuntiva, l’asserita impossibilità di rimozione delle opere abusive senza inficiare la staticità di quelle regolarmente eseguite.

Il TAR evidenzia anche che, "a di fronte di siffatte generiche affermazioni del ricorrente circa il carattere inscindibile ed unitario delle opere illegittime, non può nemmeno ritenersi che sia onere dell’amministrazione comunale dimostrare che la demolizione della porzione immobiliare contrastante con la vigente disciplina urbanistica ben possa avvenire senza produrre danni sulle parti conformi".

 

Niente fiscalizzazione, il comune ha correttamente ingiunto la demolizione

In definitiva, il comune ha legittimamente negato l'accoglimento dell’istanza avanza dal ricorrente, senza che le si possa addebitare alcuna mancata istruttoria circa l'impatto della rimozione delle opere abusive, essendo costei tenuta al solo accertamento della situazione antigiuridica e gravando sul privato l’onere di fornire puntuali allegazioni circa l’ineseguibilità dell’ordine “senza pregiudizio per la parte conforme”, onere che, come visto, nella fattispecie, appare essere stato manifestamente disatteso dall'istante.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER ESEGUITO L'ACCESSO AL PORTALE.

Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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