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Finestre sui muri condominiali: si possono aprire si o no? Dipende...ecco da cosa!

Cassazione: l’apertura di una finestra su un muro condominiale è legittima tutte le volte un cui l’estetica del palazzo risulta modificata dall’esistenza di altre opere eseguite in precedenza

Finestre in condominio: se il muro è compromesso si possono aprire

Un condòmino può liberamente aprire una finestra sul muro condominiale? Bella e gettonata domanda, con una chiara risposta contenuta nella recente sentenza 10583/2019 della Corte di Cassazione: l'apertura è legittima tutte le volte in cui l'estetica del palazzo risulta modificata dall'esistenza di altre opere eseguite in precedenza. In questi casi, secondo i giudici di legittimità, non si configura nessuna violazione del decoro architettonico del fabbricato.

Staticità ed elasticità del fabbricato: contano?

Nel 'nostro' caso, un condominio citava in giudizio un condòmino chiedendo che venisse condannato al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per aver arbitrariamente ed indebitamente aperto una finestra nel muro condominale compromettendo la staticità e l’estetica del fabbricato, di notevole prestigio e valore storico, violando le norme in materia di distanze tra costruzioni, tra costruzioni e vedute e tra vedute.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il condòmino convenuto al ripristino dello status quo ante ed alle spese di lite, mentre in sede dl gravame proposto dal condòmino, la Corte di Appello riformava la decisione di primo grado con conseguente rigetto della domanda formulata dal condominio.

Secondo la Corte territoriale, dalla C.T.U. espletata risultava che la finestra realizzata dal condòmino si apriva "nella facciata in modo del tutto analogo ad altra sottostante finestra, evidentemente anch'essa in precedenza oggetto d'intervento modificativo sul muro comune da parte di altro condomino”, per la quale non risultava che fosse stata richiesta l'eliminazione. Pertanto, secondo la Corte di merito, non era configurabile la violazione del decoro architettonico del fabbricato in quanto già compromesso da preesistenti abusi tollerati dal condominio.

Contro questa sentenza, ricorreva in Cassazione un condòmino che deduceva l’erroneità della decisione in quanto i giudici di merito non avevano tenuto conto di quanto affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’alterazione del decoro architettonico si ha tutte le volte in cui vi è un intervento che ne modifichi l’aspetto complessivo o lo rende nell’insieme disarmonico, anche se non deturpante e limitato a singoli elementi o punti del fabbricato.

Alterazione e lesione del decoro architettonico: quando si configura?

Per la Cassazione il ricorso finale è infondato, in quanto:

  • in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino (Cassazione 26.02.2009, n. 4679);
  • nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini - che costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile (Cass. 10.12.2014, n. 26055; Cass. 17.10.2007, n. 21835);
  • per stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest'ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori (Cass. 29.07.1989, n. 3549)

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