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FER 1: ecco cosa prevede il nuovo decreto sulle energie rinnovabili

Incentivi per le fonti rinnovabili elettriche: approvato e firmato il provvedimento FER 1, in attesa ora della pubblicazione in gazzetta 

energia_ftlf.jpgIl testo del Decreto, noto come FER 1 (o Decreto FER Mature), negli scorsi giorni aveva ottenuto l’approvazione della Commissione Europea. Ora, a seguito della firma dei Ministri Di Maio e Costa è stato inviato alla Corte dei Conti; questa avrà 30 giorni di tempo per esprimere il suo parere, restiamo quindi in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto, in coerenza con gli obiettivi 2020 e 2030, disciplina l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, attraverso la promozione di efficacia, efficienza e sostenibilità: sia ambientale che degli oneri di incentivazione. In tal maniera, il provvedimento sostiene la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e degli impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione. 

Cosa prevede il provvedimento

Secondo la nota ufficiale del Ministero, l’attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione verde stimata in circa 12 miliardi di kWh.

Il testo così definito prevede incentivi che daranno priorità a:

  • impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo e Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
  • impianti realizzati su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, con riguardo ad impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del D.M. 23 giugno 2016 ed impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
  • tutti gli impianti connessi “in parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15kW.

Gli impianti ammessi all’incentivo

Accederanno ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili rientranti nelle seguenti categorie:

  • impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
  • impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW
  • impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW

Fra i requisiti per l’ammissione degli impianti fotovoltaici è previsto che siano esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; sono ammessi alle procedure di registri gli impianti appartenenti al medesimo gruppo (art. 8) di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti con potenza uguale o superiore a quanto descritto prima potranno accedere agli incentivi partecipando a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza. Analogamente, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo (art. 11), di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

Sono invece esclusi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi FER diversi dal fotovoltaico previsti dal D.M. 23 giugno 2016 o che anche se idonei sono inseriti in una posizione non utile nei registri. 

Le novità introdotte nel testo

Una delle maggiori novità è l’aggiornamento delle date d’apertura dei bandi, posticipate rispetto alle versioni precedenti del documento; tali date si riferiscono all’iscrizione ai registri e all’apertura delle aste al ribasso.

Nr. Procedura

Data di apertura del bando

1

30 settembre 2019

2

31 gennaio 2020

3

31 maggio 2020

4

30 settembre 2020

5

31 gennaio 2021

6

31 maggio 2021

7

30 settembre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rimangono invariate invece le indicazioni relative al periodo di presentazione delle domande di partecipazione: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

Nuove modalità di riconoscimento del premio sull'autoconsumo

Cambiano, inoltre, le modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo (descritto al punto 12 dell’art.7 del decreto), valido solo se l’energia autoconsumata è superiore al 40% della produzione netta dell’impianto; per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, è attribuito un premio pari a 10€/MWh sulla quota di produzione netta consumata in sito. Il premio è cumulabile con quello per gli impianti fotovoltaici (descritto al punto 10 dell’art.7 del decreto) in sostituzione di coperture contenenti amianto, pari a 12€/MWh su tutta l’energia prodotta.

Come nelle versioni precedenti i bandi saranno organizzati in quattro gruppi:

Gruppo A

  • i. Impianti eolici
  • ii. Impianti fotovoltaici

Gruppo A-2

  • i. Impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa

Gruppo B

  • i. Impianti idroelettrici
  • ii.Impianti a gas residuati dei processi di depurazione

Gruppo C

  • i. Impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.

Si ricorda che gli impianti iscritti al registro devono entrare in esercizio entro i termini stabiliti dal Decreto, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria; il mancato rispetto di tali termini comporterà diversi provvedimenti, a seconda di casi specifici, tra cui l’applicazione di decurtazioni alla tariffa spettante riconosciuta, la decadenza del diritto all’accesso ai benefici, l’escussione della tariffa versata.

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