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Fase 2 Coronavirus: nuove regole di sicurezza per i cantieri edili! Il protocollo del MIT

Il documento, siglato dal MIT e dal Ministero del Lavoro e condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali, integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo

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Nuovo protocollo sicurezza

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri edili (scaricabile in allegato), che si affianca al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile ma definisce misure ancora più specifiche in vista della progressiva riapertura nei cantieri, ed è aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi (cd. linee guida INAIL).

Nel Protocollo vengono infatti fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori ma anche per i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori.

Sono inoltre previste verifiche dell'adozione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni stabilite dal protocollo con i rappresentanti sindacali e attraverso l'Ispettorato del Lavoro e l'Inail.

Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la Ministra De Micheli sottolinea l'impegno del Governo di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un'apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo Decreto Legge di fine aprile. Vediamo gli aspetti principali.

Ricordiamo anche che a partire dal 27 aprile 2020 riaprono - se in grado di rispettare i protocolli di sicurezza - i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico, mentre dal 4 maggio 2020 sarà la volta di tutti i cantieri privati, come specificato dal DPCM 26 aprile 2020 relativo alla prime due settimane di "Fase 2 Covid-19".

Ma il Contagio è un Incidente sul Lavoro ?

Restano aperti, malgrado il documento, alcune questioni, ma la più importante è quella sui profili di responsabilità. Ad oggi il contagio è come un incidente sul lavoro, con la differenza che in questo caso sia davvero difficile per l'imprenditore dimostrare se questo è avvenuto o meno nel cantiere. Confindustria e Ance sono impegnate sulla questione, per arrivare ad avere, come affermato dal Presidente Buia "la necessaria tranquillità di non incorrere in alcuna responsabilità ascrivibile esclusivamente alla terribile pandemia che ci ha colpito". 

Andrea Dari


Nel documento non tutti i passaggi sono chiari. Di seguito cercheremo di richiamare i principali provvedimenti e alcune criticità.

Gli obblighi nel cantiere

Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità, in particolare le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

  • controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere;
  • rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;
  • preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

DPI - dispositivi protezione individuale

Qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

NB - il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il documento prevede per le mascherine una possibilità importante: "data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;"

Ma "in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;".

Nel documento viene anche riportato: "il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;".

La conclusione sulle tute usa e getta sta creando non poca confusione in molti cantieri. Infatti da alcuni committenti viene interpretata come un obbligo, in altri invece non viene richiesta. Si tratta ovviamente di un onere in più che - come gli altri - dovrebbe essere aggiunto tra i costi a carico del committente, e il cui eventuale dovrebbe essere comunque essere chiarito megli, al fine di evitare interpretazioni confuse.

Accesso dei fornitori esterni al cantiere

Devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Se si da la possibilità ai trasportatori di utilizzare un servizio igienico, questo deve essere dedicato e pulito giornalmente.

All'interno di questo capitolo vi è un punto che forse vi è stato inserito impropriamente, e che non è del tutto chiaro: quello dell'accesso ai cantieri.

"Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita? specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo."

E' l'indicazione "in ogni caso ..." che non non è del tutto chiara e che deve essere considerata con attenzione, perchè così come è scritta porta il datore di lavoro ad "assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc." anche nel caso di uso di auto proprie.

Pulizia e igiene

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

Notare che è la pulizia ad essere giornaliera, mentre la frequenza della sanificazione dipende dal piano della sicurezza.

Vi è un punto però non polto chiaro:

"Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro."

Detto che nelle norme sulla sicurezza non si parla mai di strumenti individuali di lavoro e visto che il documento ne vieta l'uso promiscuo occorrerà comprentere quali questi siano: per esempio una staggia per la posa del calcestruzzo? un avvitatore ? un martello ? un trapano ? Probabilmente è il Piano della Sicurezza a doverli definire.

Inoltre va presa in dovuta considerazione la richiesta "Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia".

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi.

Le persone presenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, quindi dovranno essere disponibili i presidi sanitari per poter procedere a questa operazione frequente.

Gestione spazi comuni (spogliatoi e mensa)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione lavorazioni)

Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

Eventuale persona sintomatica

In caso di febbre sopra ai 37.5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, il malato lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

Esclusione penali per ritardi nei lavori

Il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali.

IL NUOVO PROTOCOLLO DEL MIT PER LA SICUREZZA IN CANTIERE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF IN ALLEGATO


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