Evoluzione e contenuti delle norme tecniche per la progettazione antisismica delle scaffalature
Evoluzione e contenuti delle norme tecniche per la progettazione antisismica delle scaffalature
Le scaffalature industriali sono strutture metalliche particolari sia dal punto di vista costruttivo che dei carichi, e solo in parte riconducibili a edifici realizzati con sistemi costruttivi tradizionali.
La tipologia di scaffalatura più comune, lo scaffale “porta pallet”, è anche chiamato APR, “adjustable pallet racking”, cioè scaffale porta pallet “modulabile”, poiché consente di variare le configurazioni, utilizzando una gamma ristretta di componenti.
Una tipologia particolare di scaffalatura “porta pallet” è costituita dai magazzini autoportanti, che da essi derivano la concezione costruttiva di base, a meno delle caratteristiche di modulabilità. Queste costruzioni costituiscono una struttura autonoma, tamponata ed esposta alle azioni meteoriche, a differenza delle scaffalature industriali, che sono normalmente installate al chiuso all’interno di capannoni. Le dimensioni inoltre sono in genere molto maggiori rispetto alle scaffalature industriali, sia in altezza che in estensione. Mentre una scaffalatura industriale non supera di norma i 12 m, un magazzino autoportante può superare i 40 m di altezza.
In un magazzino autoportante, la movimentazione delle unità di carico avviene per lo più mediante traslo elevatori automatici, e in questi casi è raro che vi sia permanenza di persone, almeno nelle zone di stoccaggio; l’accessibilità è richiesta esclusivamente per operazioni di manutenzione.
Dal momento che in entrambi i casi si tratta di strutture di grandi dimensioni, soggette a carichi elevati, installate in ambienti di lavoro o in locali aperti al pubblico (si pensi ad esempio alle aree dei centri commerciali destinate al retail), è importante garantirne la sicurezza in tutte le condizioni che si possono verificare durante la loro vita.
Tuttavia, la Legislazione Italiana tratta in modo diverso le scaffalature industriali e i magazzini autoportanti.
Infatti, mentre i magazzini autoportanti sono fatti ricadere nell’ambito della normativa sugli edifici (la circolare del Servizio Tecnico Centrale del Min. LL.PP del 14/2/1974 Prot. N. 11951 cita i “magazzini” come esempio di opere ricadenti nell’ambito di applicazione della Legge 1086/71), le scaffalature sono assimilate ad “attrezzature di lavoro”, e ricadono solo nell’abito della Legislazione sulla sicurezza dei posti di lavoro (dlgs 9 aprile 2008 , n.81).