Evoluzione della normativa sull’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in alta frequenza
Nel 2023 sono entrati in vigore nuovi limiti per la tutela dell’esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza. Nell'articolo, dopo aver ripercorso le principali variazioni che sono state apportate negli anni, vengono effettuate alcune elaborazioni numeriche derivanti dai nuovi scenari introdotti nel 2023.
I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
La legge del 30 dicembre 2023 n° 214 all’art. 10 ha modificato i limiti dei campi elettromagnetici relativi alla tutela dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici. In questo articolo vorrei presentare al lettore l’evoluzione che ha seguito la normativa nazionale del settore a partire dal 2001 con la legge quadro 36.
Prima di entrare nel merito della questione credo sia utile ricordare, se pur in maniera sintetica, quale sia il meccanismo biologico che l’attuale normativa tutela (i meccanismi di interazione biologica delle onde elettromagnetiche con il nostro corpo sono di diverso tipo, in questo articolo si analizzano sono gli effetti biologici che la normativa prende in esame).
L'effetto biologico dei campi elettromagnetici sull'uomo
Il nostro corpo é costituito in gran parte di acqua e le molecole di acqua, quando sono investite da un’onda elettromagnetica, si mettono in movimento, il movimento per attrito genera calore e ciò provoca un innalzamento della temperatura del corpo.
Il caso limite é appunto la cottura dei cibi nel forno a microonde: se mettete un piatto di ceramica in un forno a microonde questo non si scalda perché il suo contenuto di acqua é trascurabile.
Questo trasferimento di energia non é istantaneo ma richiede un certo tempo che é funzione di numerosi parametri, uno di questi é la capacità del nostro organismo di regolare, entro certi limiti, la propria temperatura interna.
A tal proposito le linee guida Icnirp, per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo (cfr tab. 4 nota 5), impongono che i valori di SAR (Specific Absorpion Rate) siano mediati su un intervallo di sei minuti.
La normativa italiana negli ultimi 20 anni sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
2001
Bene, vediamo ora la situazione normativa italiana. Tutto é cominciato dopo la promulgazione della legge quadro 36 del 2001.
2003
Nel 2003 é stato pubblicato in GU il decreto per la fissazione dei limiti di esposizione in alta frequenza per la popolazione che prevedeva le seguenti limitazioni (DPCM 8/7/2003).
Venivano definiti dei limiti di esposizione che nel range di frequenze tra 3 e 3000 MHz erano pari a 20 V/m per il valore di campo elettrico, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per identico range di frequenze tra 0,1 MHz e 300 GHz e con pari intensità di campo elettrico pari a 6 V/m.
I valori di campo per valori di attenzione e per obbiettivi di qualità dovevano essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti (cfr. DPCM 8/7/2003 art. 3 comma 3) in tutti i luoghi in cui era prevista una permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere.
Per effettuare una media dei valori di campo equivalenti alla sezione verticale del corpo umano venivano realizzati dei rilievi sul medesimo punto a tre altezze differenti, rispettivamente 110, 150 e 190 cm per un intervallo temporale di 6 minuti ciascuno.
2012
Il Decreto Legge n° 179 del 18/10/2012 ha modificato l’impianto originario del DPCM 8/7/2003 per quanto riguarda la stratificazione dei punti di misura: invece che 3 altezze é stata definita una sola quota pari a 150 cm significativa con il raffronto con i livelli di campo previsti per legge.
Sempre lo stesso Decreto Legge ha modificato il tempo di media per il raffronto dei valori di campo per i valori di attenzione e per gli obbiettivi di qualità imponendo non più una media sui 6 minuti ma sulle 24 ore.
2014
Il Decreto del 02/12/2014 ha recepito le linee guida con cui gli Operatori dovevano comunicare i parametri per la determinazione dei fattori di riduzione della potenza da applicare alle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.
2016
Nel 2016 venivano inoltre approvate delle linee guida interpretative che andavano a definire quali fossero le aree con permanenza di persone superiore alle 4 ore e relative pertinenze esterne. Sempre nel 2016 venivano approvate le linee guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici per la stima revisionale dei valori di immissione di campo elettromagnetico.
2024
La legge del 30/12/2023, legge annuale per il mercato e la concorrenza, all'art. 10 ha modificato i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità che sono stati fissati, in via provvisoria e cautelativa, ad un valore di 15 V/m, fermo restando che tali livelli siano da considerarsi mediati sulle 24 ore. Non é stato modificato il limite di esposizione del DPCM del 2003 che nel range di frequenze tra 3 e 3000 MHz é pari a 20 V/m.
Questa é la storia, più o meno sintetizzata, dell'evoluzione normativa degli ultimi 20 anni. Non entro nel merito delle questioni che hanno portato ad introdurre le variazioni descritte anche perché ritengo che i professionisti debbano applicare con rigore le norme tecniche e legali: le questioni di natura biologica e sanitaria credo sono di pertinenza di altre figure professionali.
La modifica da 6 V/m a 15 V/m mi ha però incuriosito dal punto di vista misuristico perché volevo capire di più e meglio quali sarebbero state le condizioni per la valutazione dell’esposizione della popolazione.
Nella pratica operativa solitamente i rilievi strumentali sulle 24 ore sono demandati a situazioni particolari, in cui per esempio i valori di campo sono prossimi ai livelli normativamente previsti.
Solitamente, almeno in un primo approccio, viene eseguita una valutazione nel periodo diurno, quello ipotizzato di massimo carico degli impianti, assumendo come riferimento a cui confrontarsi il limite di esposizione ed eseguendo medie temporale sui 6 minuti.
Se il valore strumentale risultava inferiore ai 6 V/m (in realtà si prendevano in esame anche valori più bassi di campo) si poteva supporre, con ragionevole confidenza, che anche la media sulle 24 ore risultasse inferiore a tale livello di campo.
D’altro canto é noto che le stazioni radio base hanno emissioni variabili lungo l’arco della giornata in ragione del carico in essere sugli impianti: a tal proposito alcuni studi (1) (2) piuttosto recenti hanno dimostrato tramite campionamenti nel dominio del tempo che il rapporto fra campo massimo diurno e campo minimo notturno può, a seconda delle situazioni, arrivare fino ad un valore di 2 e oltre.
Poteva configurarsi la situazione in cui il livello di campo superasse i 6 V/m a condizione ovviamente che fosse inferiore a 20 V/m. Tali situazioni erano però piuttosto rare perché, per garantire la media di 6 V/m sulle 24, il livello di campo di 20 V/m non poteva rimanere tale che per brevi periodi.
Su questo punto mi sono posto una domanda: la variazione da 6 V/m a 15 V/m avrà modificato questo comportamento (ovvio che si) e di quanto?
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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano per la gentile collaborazione
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