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Equo compenso professionisti e affidamenti pubblici non soggetti a ribasso secondo D.Lgs. 36/2023

Il documento del Centro Studi CNI studia il rapporto tra l’applicazione della disciplina dell’Equo compenso e l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Definito anche il ruolo attribuito agli Ordini e ai Consigli nazionali per la tutela dei professionisti. Documento in fondo all'articolo nella sezione Allegati.

Centro Studi CNI: Equo compenso e affidamenti dei servizi di progettazione

Di seguito le conclusioni principali inserite nel documento curato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri “La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023”.

L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione all’Equo compenso, porta a conseguenze ben precise.

Per prima cosa, il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso.

Verifica dei ribassi praticati sulle spese: obbligo della Stazione Appaltante

É possibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, ma questo non deve intaccare l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, bisogna accertare che essi non incidano sull’equità del compenso.

Lo studio presta particolare attenzione alla nozione di Equo compenso e all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Legge 21 aprile 2023 n. 49, al ruolo attribuito ai parametri ministeriali per la determinazione dell’equo compenso, alle clausole vessatorie e alla loro nullità “relativa”, al ruolo attribuito agli Ordini e ai Consigli nazionali per la tutela dei professionisti. Uno specifico capitolo è dedicato ai rapporti tra la Legge 49/2023 e la disciplina degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs . 36/2023).

"Equo compenso: un'applicazione concreta nell'ambito degli Appalti Pubblici": Perrini, Presidente CNI

“Come CNI e, in generale, come professionisti tecnici ci siamo battuti per anni per ottenere il provvedimento dell’Equo compenso – commenta Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI -. Ora è arrivato il momento che questo principio trovi un’applicazione concreta, anche nell’ambito degli Appalti Pubblici, con particolare riferimento ai servizi di progettazione. É chiaro che d’ora in poi, nel determinare l’entità del compenso professionale nelle procedure di affidamento delle prestazioni per i servizi di ingegneria e architettura, occorrerà tenere presente che il principio dell’equo compenso esiste ed è un diritto incomprimibile”.

Equo compenso: cosa cambia per i professionisti con la nuova legge?
Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma Massimo Cerri commenta la nuova legge sull'Equo Compenso: "Finalmente noi professionisti siamo tutelati, ma questo testo è un punto di partenza, non di arrivo". Ecco le novità principali.

I compiti dell'Ordine professionale secondo Legge n.49/2023

Il documento del Centro Studi CNI, tra le altre cose, sottolinea come la Legge n. 49/2023 preveda un ruolo importante da parte dell’Ordine professionale, a cui sono dati ulteriori compiti he si aggiungono a quello già definito e relativo al rilascio del parere di congruità del compenso.

In particolare, all’Ordine e Collegio professionale, nonché ai loro Consigli nazionali, sono demandati, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • concordare con le imprese modelli standard di convenzione con la previsione di compensi che si “presumono equi fino a prova contraria” (art. 6);
  • proporre ogni due anni l’aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali (art. 5, comma 3);
  • adire la competente Autorità giudiziaria qualora ravvisi violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 5, comma 4);
  • adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti; proporre l’azione di classe (art. 9);
  • nominare un proprio rappresentante in senso all’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10).

CONSULTA IL DOCUMENTO DEL CENTRO STUDI CNI

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