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Equo compenso: i chiarimenti del CNI all'estensione dei contratti con la PA

Equo compenso nei rapporti professionista-PA: nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, corollario al "principio" dell'equo compenso è l'applicazione del Decreto Parametri Bis

Il Dipartimento Centro Studi della Fondazione CNI ha elaborato un documento che esamina nel dettaglio i contenuti delle disposizioni sull'equo compenso, precisandone l'ambito di operatività e soffermandosi, in particolare, sull'estensione della sua applicazione ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

Nello specifico, si spiega nell'introduzione al documento, il comma 3 dell'art. 19 quaterdecies decreto-legge 148/2017 prevede che "la pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Il Documento del Centro studi CNI precisa che "nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, corollario al richiamato "principio" dell'equo compenso, è certamente l'applicazione del DM 17/06/2016 (cd. Decreto Parametri BIS) che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d'asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa e al contempo rispettoso delle esigenze pubblicistiche. L'equilibrio contrattuale dovrà essere, poi, ricercato di volta in volta sulla base delle peculiarità del caso specifico ed alla luce del confronto competitivo; fermo restando (appare quasi superfluo sottolinearlo) l'intrinseca contraddittorietà, con il principio di equità del corrispettivo, dei casi in cui le offerte siano oggettivamente non eque rispetto alla complessità della prestazione, siano meramente simboliche oppure, infine, sia disposta l’erogazione a titolo gratuito della prestazione (principale ovvero accessoria)".