Data Pubblicazione:

Equo compenso: è legge anche in Toscana. Il punto della situazione

Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali dovrà essere assicurato ai professionisti un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni richieste

smart-working-professione-divano-casa-700-700.jpg

L'equo compenso dei professionisti arriva anche in Toscana, dove le parcelle proporzionate a quantità e qualità, sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali, sono ufficialmente legge.

La legge regionale 5 giugno 2020, n. 35, recante “Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008” (scaricabile in allegato) sull’equo compenso delle prestazioni erogate dai professionisti nei confronti sia della pubblica amministrazione che dei privati in Toscana è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 10 giugno.

"Con la norma approvata - commenta l’assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli, che aveva presentato in giunta la proposta assieme al presidente Rossi - sarà rafforzato il divieto di prevedere corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o da mero rimborso delle spese sostenute. Non sarà consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che alterino l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso riconosciuto e ai professionisti dovranno essere riconosciuti compensi proporzionati alle prestazioni fornite, con tempi di pagamento certi. Le prestazioni dovranno essere remunerate in proporzione alla quantità, alla qualità e al contenuto, sulla base di parametri prefissati con decreti ministeriali e relativi alle varie professioni. In assenza di specifici parametri, il compenso sarà determinato riferendosi a prestazioni similari (anche se rese da categorie professionali diverse)".

Acquisizione di servizi professionali

  1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  3. Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.
  4. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.
  5. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l’inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall’articolo 13 bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale

La legge rende obbligatoria la dichiarazione, da parte di chi presenta la pratica, di aver sottoscritto una lettera di affidamento d’incarico già prevista per legge, e che ogni istanza resa a una pubblica amministrazione (ad esempio per lavori di ristrutturazione) contenga la dichiarazione che gli obblighi contrattuali siano stati assolti.

La presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con dpr 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affi damento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono defi niti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte

La norma pone dunque una ‘doppia tutela’: sia per il cittadino (o per qualsiasi altro committente) che sarà garantito nella prestazione resa, sia per il professionista, nel riconoscimento del proprio corrispettivo in tempi certi.

Ricordiamo, in materia di equo compenso, le leggi di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Veneto, Molise, Piemonte, Puglia e Marche, in attesa di una legge nazionale della quale si è molto parlato ma che, ancora, non c'è.

LA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO DELLA REGIONE TOSCANA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi