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Equo compenso e anomalie: la pubblicità "ingannevole" che può ripagare il servizio di progettazione

Tar Milano: al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto del quale l’offerta deve essere considerata anomala

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Anche la pubblicità può essere una retribuzione per l'ingegnere o l'architetto protagonista di un servizio di progettazione in una gara d'apppalto.

Lo ha affermato il Tar Milano nella sentenza 2044/2020 dello scorso 30 ottobre, decidendo una lite che contrapponeva due studi di ingegneria, avversari in una gara per la realizzazione di una scuola pubblica. La pronuncia resta quindi a metà tra l'equo compenso e la giustezza delle offerte negli appalti, risultando comunque di interesse in materia di servizi di progettazione.

Ore in cantiere e anomalia dell'offerta

Le ricorrenti, in qualità di imprese raggruppate collocatesi in graduatoria al secondo posto, hanno impugnato la determinazione con la quale un comune ha aggiudicato al costituendo raggruppamento controinteressato la gara avente per oggetto l’incarico tecnico inerente i lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado.

La parte che interessa in materia di equo compenso/offerta congrua è rappresentata dal secondo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, dell’art. 97 comma 3 e comma 5 del d.lgs. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara.

Secondo le ricorrenti, il vincitore aveva presentato un'offerta di prezzi bassi in modo anomalo, tali da non poter essere remunerativi: in particolare, il numero delle ore necessarie per la presenza tecnica in cantiere non corrispondeva alla durata del cantiere medesimo, e in conseguenza l’offerta appariva poco seria.

Anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo

Secondo il Tar, il ricorso di cui sopra è infondato in quanto le ricorrenti non hanno dato prova dell’anomalia dell’offerta nel suo complesso.

Ai sensi dell’art. 97 del Codice Appalti, infatti, “gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”.

Come chiarito dalla giurisprudenza il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2018, n. 63263; TAR Lazio, Roma, I ter 15/10/2020 n. 10498; TAR Lazio, Roma, I quater, 14/09/2020 n. 9552).

Nel caso di specie le imprese ricorrenti hanno desunto, dai presunti errori per difetto nel computo economico delle giornate di presenza sul cantiere di un ingegnere e un architetto, un aumento del costo dell’offerta tale da modificare la graduatoria e far perdere all’aggiudicataria il primo posto.

In sostanza, secondo le ricorrenti, l’errore nella giustificazione delle singole voci di costo comporterebbe un errore dei valori economici totali dell’offerta e quindi la necessità di una rettifica della sua formulazione.

Questo, secondo i giudici amministrativi, è giudizio irrilevante ai fini del giudizio di anomalia, perché la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo o al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala.

Non solo. Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (ex multis TAR Lazio, Roma, II, 05/08/2020 n. 8992; Consiglio di Stato, sez. V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016 e sez. III, n. 4671/2016; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 12704/2019).

Nel caso di specie i ricorrenti hanno denunciato errori di calcolo di singole voci dell’offerta (compreso il mancato computo dei costi di rimborso della pubblicazione del disciplinare) e da questo hanno desunto automaticamente un presunto errore nel calcolo dei valori totali dell’offerta, che avrebbero dovuto essere rettificati in aumento, denunciando così l’erroneità dell’offerta nel suo complesso ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto.

In mancanza di tale prova, il ricorso va respinto.

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