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Equo compenso delle prestazioni professionali: ok della Commissione Giustizia, manca solo l'ultimo step

Il DDL interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

La Commissione Giustizia della Camera, in data 4 aprile 2023, ha approvato il disegno di legge sull'equo compenso per i professionisti (ddl n. 495 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali), nello stesso testo licenziato dal Senato lo scorso 22 marzo.

Il provvedimento - disponibile in allegato - dovrà ora affrontare solamente l'ultimo passaggio alla Camera previsto il 12 aprile e poi sarà ufficialmente legge dello Stato (entrerà in vigore una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale).

Equo compenso: cosa contiene la legge

Come evidenziato dal dossier ufficiale del Parlamento, il DDL interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Tra l'altro, il testo:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art.4);
  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8).

Equo compenso: definizione e ambito di applicazione

Nel testo si specifica che, per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Il DDL si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
  • trovano fondamento in convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

L'applicazione della disciplina dell'equo compenso è inoltre estesa alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate pubbliche.

Equo compenso: la nullità delle clausole

L'articolo 3 stabilisce inoltre la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera.

Sono inoltre nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi stabiliti dall'art.1.

E' infine nulla qualsiasi pattuizione:

  • che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • che imponga allo stesso l'anticipazione di spese;
  • che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

IL TESTO DEL DDL EQUO COMPENSO APPROVATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA IL 4 APRILE 2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO, PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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