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Equo compenso delle prestazioni professionali: DDL approvato dal Senato

Il DDL interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

AGGIORNAMENTO 23 MARZO 2023

Nella seduta del 22 marzo 2023, l'Assemblea del Senato ha dato il via libera con modifiche al ddl n. 495 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, già approvato dalla Camera, discusso, nella stessa giornata, nel testo degli articoli formulato in sede redigente dalla Commissione Giustizia e licenziato lo scorso 21 marzo con mandato alla relatrice, sen. Erika Stefani.

Il provvedimento - disponibile in allegato - ritorna quindi alla Camera.


La commissione Giustizia al Senato ha approvato il testo del DDL sull'equo compenso delle prestazioni professionali (AS-495), già varato alla Camera, respingendo tutti gli emendamenti eccetto la modifica resasi necessaria all'articolo 7 dove, per errore, era rimasto un riferimento all'articolo 702-bis del codice di procedura civile che, fino al 28 febbraio 2023, disciplinava il rito semplificato, poi sostituito dagli articoli 281-decies e seguenti in virtù dell'entratat in vigore della Riforma Cartabria.

Il testo prosegue il suo iter in Parlamento per arrivare al varo definitivo di una legge che entrerà in vigore solo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Equo compenso: cosa contiene la legge

Come evidenziato dal dossier ufficiale del Parlamento, il DDL interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Tra l'altro, il testo:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art.4);
  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);

Equo compenso: definizione e ambito di applicazione

Nel testo si specifica che, per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Il DDL si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
  • trovano fondamento in convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

L'applicazione della disciplina dell'equo compenso è inoltre estesa alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate pubbliche.

Equo compenso: la nullità delle clausole

L'articolo 3 stabilisce inoltre la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera.

Sono inoltre nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi stabiliti dall'art.1.

E' infine nulla qualsiasi pattuizione:

  • che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • che imponga allo stesso l'anticipazione di spese;
  • che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

IL TESTO DEL DDL EQUO COMPENSO APPROVATO DAL SENATO IL 22 MARZO 2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO, PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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