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Equo compenso, aspetta e spera: altro giro altro bando di progettazione gratis. Lo sdegno di OICE

OICE segnala un altro bando di progettazione (fattibilità tecnica ed economica) gratis, stavolta del Comune di Bompietro (PA): per l'associazione si tratta di un malcostume da fermare con la pena di nullità ex lege

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Il titolo del bando di progettazione del Comune di Bompietro (Palermo) non lascia molti spazi per i dubbi: "Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la redazione, a titolo gratuito, del progetto di fattibilità tecnica - economica, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di uno o più impianti di prossimità o di comunità per il trattamento della frazione biodegradabile dei rifiuti solidi urbani, da dislocare nel territorio comunale di Bompietro, nelle aree che saranno all'uopo indicate da questa Amministrazione".

In attesa che l'equo compenso diventi nazionale (tra proposta di legge omnicomprensiva e recente istituzione di un tavolo con tutte le professioni coinvolte), insomma, ci si imbatte in un altro caso spinoso, sollevato dall'OICE, l'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le organizzazioni di ingegneria e architettura italiane, che ha segnalato il bando ed espresso parole molto chiare in merito.

OICE: bandi di progettazione gratis da bandire per sempre

"È frustrante – dichiara il presidente OICE Gabriele Scicolone - continuare a prendere atto di come venga vilipesa la professione di tecnici competenti richiedendo manifestazioni di interesse in sei giorni per redigere progetti gratis, di cui peraltro non si quantificano neanche l’importo dei lavori. Capiamo che il Comune intende acquisire finanziamenti a valere sui fondi europei, ma non può essere questa la scusa per chiedere un progetto gratis a chi deve studiare e dedicare risorse per redigere la progettazione. Prima i fondi, poi i progetti!".

Siamo alla violazione assoluta del Codice Appalti, della legge sull’equo compenso e della giurisprudenza della Corte dei conti. Chiediamo ai nostri associati di non partecipare in alcun modo e al legislatore e all’ANAC - che pure ha detto a chiare lettere che il corrispettivo è elemento essenziale e del contratto - di prendere atto che occorre agire ancora per mettere la parola fine a queste violazioni di legge. Il codice dei contratti pubblici ha vietato l’affidamento di incarichi a titolo gratuito, imponendo il rispetto di precise procedure di affidamento, concorrenziali e trasparenti. Ogni altra modalità di incarico è quindi illegittima”.
 
Per l’OICE, se questo non basta bisogna insistere affinché, se possibile anche in sede di redazione del regolamento del codice appalti, si stronchi questo modus operandi: “Occorre prevedere - dice Scicolone - la nullità ex lege dei bandi senza corrispettivo o in violazione del decreto parametri perché è al limite dello scandaloso prevedere l’azzeramento dei compensi per la redazione dei progetti, in generale, e in particolare per un progetto di fattibilità, cioè il livello più delicato e problematico di tutta la progettazione dove si deve approfondire con serietà ogni alternativa progettuale e indirizzare i contenuti tecnici dell’intervento”.

Equo compenso: cosa 'dice' la norma del Codice Appalti

Il riferimento è l'art. 24, commi 8, 8-bis e 8-ter del d.lgs. 50/2016, come modificato di recente dal decreto-legge Sblocca Cantieri (32/2019, convertito con modifiche in legge 55/2019).

  • 8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati  dalle stazioni appaltanti  quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.
  • 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
  • 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.

IL BANDO INTEGRALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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