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Equo compenso, altro bando "sospetto": Inarsind pizzica il Comune di Barge

Inarsind ha segnalato il caso del Comune di Barge (in provincia di Cuneo) che ha pubblicato una manifestazione di interesse per la verifica di vulnerabilità sismica di sette edifici comunali per un importo di 23.000 euro (soggetto al massimo ribasso) richiedendo un’esperienza minima di 10 anni

"Comune di Barge: paghi 7 prendi un tot": il titolo, piuttosto ficcante, è di Inarsind, l'associazione sindacale di Ingegneri e Architetti, che segnala una gara di 23 mila euro per la verifica di vulnerabilità sismica di 7 edifici solo per professionisti esperti.

Il Comune di Barge, in provincia di Cuneo, ha pubblicato cioè una manifestazione di interesse per la verifica di vulnerabilità sismica di sette edifici comunali per un importo di 23.000 euro, specificando che la procedura successiva sarà al massimo ribasso pur richiedendo un'esperienza minima di 10 anni "data la peculiarità dell'incarico".

Inarsind - si legge nel comunicato ufficiale - chiede il ritiro e la revisione, constatando "spiacevolmente" che il responsabile del servizio e RUP sia un collega ingegnere e consigliere dell'Ordine.

Le motivazioni della richiesta Inarsind

La domanda che si pone Inarsind è: 3.700 euro ad edificio è un equo compenso? Vengono quindi evidenziate diverse anomalie:

  • a differenza di quanto chiaramente esplicitato nelle linee guida Anac n.1, non è allegato il calcolo del corrispettivo che, secondo Inarsind, risulta essere decisamente sottostimato. A fronte di ben 7 edifici da valutare, si propone un importo soggetto a ribasso di soli 23.644,39 euro, che, mediamente, corrisponderebbe a circa 3.700 euro ad edificio; importo talmente esiguo da impedire a qualsiasi professionista o altro operatore economico di eseguire la prestazione in maniera dignitosa e professionale;
  • l'avviso non chiarisce in alcun modo quali siano le reali prestazioni da effettuare, come per esempio un rilievo architettonico, eventuali prove su materiali, prestazioni geologiche per la caratterizzazione del terreno, nè se l'amministrazione abbia già effettuato delle analisi dei materiali e quale documentazione tecnica sarà messa a disposizione dell'operatore economico vincitore;
  • per quel che riguarda i requisiti di partecipazione, essi appaiono particolarmente restrittivi, poiché la richiesta dell'iscrizione all'albo da almeno 10 anni giustificata con le parole "tenuto conto della peculiarità delle prestazioni" non è assolutamente proporzionata al compenso. Tale requisito, per Inarsind, reca inoltre danno alla libera concorrenza in sfavore dei professionisti più giovani che si trovano in una non meglio motivata situazione di esclusione.

Pertanto Inarsind chiede la revoca in autotutela dell'avviso e la riformulazione, determinando correttamente e con maggiore chiarezza l'importo delle prestazione ed i requisiti, anche al fine di evitare possibili contenziosi che potrebbero nascere a causa di una non corretta formulazione del bando di gara.

Equo compenso rafforzato: una rinfrescata veloce

L'equo compenso per le prestazioni professionali è stato decisamente rafforzato nella Legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, commi 487-488, legge 205/2017). E' stata infatti eliminata, nella norma contenuta nel DL Fiscale 148/2017, la distinzione fra clausole vessatorie, togliendo le obiezioni "salvo che siano state oggetto di specifica trattativa" e "anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione".

La correzione ha anche rafforzato il riferimento ai parametri ministeriali per stabilire l'equità dei compensi (proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto): non bisognerà più tenerne conto, ma la determinazione dell'ammontare dei pagamenti dovrà esser "conforme" ai criteri fissati.

Quindi:

  • tutti i professionisti sono tutelati nei confronti di clienti forti (banche, assicurazioni, medie e grandi imprese e pubblica amministrazione);
  • in capo agli stessi clienti vige l'obbligo di stabilire un compenso per i professionisti che sia "commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione svolta.

Sono state inoltre definite una serie di clausole considerate vessatorie, la cui presenza non pregiudica la validità del contratto, ma che saranno considerate nulle. Le clausole in questione stabiliscono che il contratto non può dare la facoltà al cliente di modificare unilateralmente le condizioni che determinano l'atto, di rifiutarne la stipulazione in forma scritta, di pretendere prestazioni aggiuntive gratuitamente.

Oltre a questo, non può essere richiesta l'anticipazione delle spese delle controversie a carico del professionista, la rinuncia al rimborso spese e la previsione di tempi di pagamento superiori a 60 giorni.