Energie Rinnovabili
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Energie rinnovabili: obbligo copertura consumi al 60% per edifici nuovi o con ristrutturazioni rilevanti

Dal 13 giugno 2022 è in vigore l’obbligo di coprire almeno il 60% dei consumi energetici degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, con fonti rinnovabili (obbligo che sale al 65% per gli edifici pubblici) previsto nel d.lgs. 199/2021

Circoletto rosso: da lunedì 13 giugno (180 giorni dopo l'entrata in vigore avvenuta il 15/12/2021) sono entrate in vigore le misure del decreto legislativo 199/2022, cd. Decreto RED II, per le quali gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti - ai sensi del D. Lgs. 28/2011, che rientrino nell’ambito di applicazione del D. M. 26/06/2015 – dovranno rispettare gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili previsti dal D. Lgs 199/2021, il cd. Decreto RED II.


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Scopri tutto nell'approfondimento di Fabio Bianchini!


Nello specifico:

  • gli edifici che verranno realizzati ex novo o sottoposti a forti ristruttuturazioni edilizie, sulla base di un titolo edilizio presentato dal 13/6/2022, dovranno essere progettati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. Fanno eccezione gli edifici con allacci a rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente;
  • per quanto concerne gli edifici pubblici, la percentuale di cui sopra sale al 65%.

Energie rinnovabili: obbligo copertura consumi al 60% per edifici nuovi o con ristrutturazioni rilevanti

Il decreto Red II

Ricordiamo che si tratta di un provvedimento piuttosto rilevante in quanto ha recepito, nello specifico, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: nel testo si dispone che sarà il Governo ad individuare superfici e aree idonee (e non idonee) del paese da destinare all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili. Qui sotto il dettaglio riassuntivo di tutte le altre novità.

Caratteristiche degli impianti

Gli impianti, per essere a 'norma', dovranno avere potenza complessiva almeno pari ai target fissati dal Piano integrato nazionale energia e clima (Pniec).

In tal senso, verrà stilata una pianificazione degli interventi da effettuare nelle diverse Regioni per raggiungere gli obiettivi di potenza installata prefissati e saranno effettuati i controlli sulle realizzazioni degli impianti.

Regole sugli espropri

In virtù di quanto stabilito dall'art.18 comma 1 lett.a) del DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), tutte le aree individuate dal Governo per l'edificazione degli impianti a energie rinnovabili potranno essere soggette a espropri.

Individuazione dei siti

Sarà il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) a dettare:

  • i criteri per trovare le aree da destinare all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicate nel Pniec, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie;
  • le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti.

Incentivi

Il provvedimento prevede, inoltre, speciali regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con incentivi ad hoc.

Al rispetto di determinate condizioni, quindi, la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria.

Sono previsti anche regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale.

Principi e regimi generali di autorizzazione

Il Titolo III Capo I apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal decreto legislativo 28/2011 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

In virtù di questo, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:

  • a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11;
  • b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6-bis;
  • c) procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6;
  • d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.

Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, sarà istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze realizzata e gestita dal GSE.

In sede di prima applicazione, la piattaforma è funzionale alla presentazione delle istanze per l’autorizzazione unica.

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici

Per promuovere l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato II del decreto.

Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  • a) con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, è possibile richiedere anche il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • b) il campo di applicazione del decreto di cui alla lettera a) è esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW.

Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del decreto.

Ma cosa deve fare il progettista? Inserire i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma.

Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’art.4-quater del d.lgs. 192/2005.

Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi

Per fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore elettrico con uno o più provvedimenti dell'ARERA, il provvedimento individua le modalità con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico.

Mobilità elettrica: semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica

Per promuovere l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative, si va a modificare l'art.57 del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 - Decreto Semplificazioni 1.

Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all’attestazione della prestazione energetica degli edifici

Il provvedimento modifica l'art.15 del d.lgs. 28/2011 stabilendo che la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'art.4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

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