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Energie rinnovabili: nuovo decreto tariffe incentivi per impianti a biogas, biomasse, solare, geotermico, eolico

Il MITE ha pubblicato un nuovo decreto con le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed eolici off-shore che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

Scaricatelo e 'studiatelo' bene perché, in materia di energie rinnovabili, il nuovo decreto del MITE - di concerto col Ministero delle Politiche agricole - notificato alla Commissione UE contiene tutte le regole sui nuovi incentivi per sviluppare energia da fonti rinnovabili, con dettagli sulle tariffe applicabili per ogni singola tipologia di intervento.

 Energie rinnovabili: nuovo decreto tariffe incentivi per impianti a biogas, biomasse, solare, geotermico, eolico

Quali impianti

Il decreto si prepone di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che stimolino tali applicazioni a incrementare la propria competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Si stabiliscono, quindi, le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed eolici off-shore che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

Ogni tipo di impianto dovrà, per accedere agli incentivi, rispettare una serie di specifiche, tra le quali:

  • gli impianti a biogas e biomasse non dovranno superare i 300 kW elettrici di potenza nominale;
  • gli impianti solari termodinamici non dovranno avere potenza superiore a 5.000 kW;
  • l'mpianto eolico offshore dovrà essere realizzato su piattaforme galleggianti ancorate al fondale tramite cavi, o a fondazioni fisse, o recuperando impianti dismessi.

I soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%.

Tale riduzione non si applica agli impianti a biogas e biomasse di potenza inferiore a 300 kW.

 

Quali tariffe

Per le procedure svolte negli anni 2022 e 2023, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’Allegato 1.

Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte del 3% all’anno. 

Tale riduzione non si applica agli impianti a biogas e biomasse di potenza inferiore a 300 kW.

 

Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:

  • a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  • b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 2, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 10.

 

Tempistiche di realizzazione e caratteristiche

Gli impianti - prevede il provvedimento - dovranno essere realizzati entro tempi prefissati, con una deroga di 6 mesi per quelli delle pubbliche amministrazioni ed avere due caratteristiche: essere innovativi e avere impatto ridotto su ambiente e territorio.

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi.

 

Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti

I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i 60 giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso.

La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.


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