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Energie rinnovabili: nuove regole per le procedure amministrative e i titoli abilitativi

Un nuovo schema di decreto individua i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi

Importanti novità, nel periodo 'vacanziero', sono arrivate per quanto riguarda le energie rinnovabili: il Consiglio dei Ministri n.91 del 7 agosto, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha infatti approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 118/2022), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti alternative.

 

Semplificazione delle procedure e potenziamento degli impianti: gli obiettivi del decreto

Il nuovo schema di decreto (testo non ancora disponibile) opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.


Regimi amministrativi: si passa da 4 a 3

Le semplificazioni apportate hanno ridotto da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio di impianti a fonti rinnovabili:

  1. attività edilizia libera;
  2. procedura abilitativa semplificata (PAS);
  3. autorizzazione unica.

 

Attività edilizia libera

A differenza del regime precedente, che richiedeva una comunicazione per le attività in edilizia libera, questo regime non prevede la presentazione di alcuna comunicazione, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).

Inoltre, per gli interventi che erano soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), non è necessaria alcuna dichiarazione.


Procedura abilitativa semplificata (PAS)

La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura.

Nei casi in cui sono necessari atti di assenso di competenza comunale, viene introdotto il principio del silenzio assenso, sostituendo il silenzio-inadempimento della normativa vigente.

Per gli interventi che richiedono l’approvazione di altre amministrazioni, viene indetta una conferenza di servizi con alcune deroghe rispetto alla procedura vigente.

Se entro 60 giorni dalla presentazione del progetto non è comunicata una conclusione negativa della conferenza, e non c'è un dissenso motivato da parte di un'amministrazione competente in materia di tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute o della sicurezza pubblica, il titolo abilitativo si considera perfezionato senza condizioni.

È prevista la decadenza del titolo se i lavori non vengono avviati o l’impianto non entra in funzione entro i termini stabiliti nel cronoprogramma del progetto.

 

Autorizzazione unica (AU) 

L’istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE: rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore.

Per gli interventi che richiedono questo tipo di titolo, il procedimento normato riguarda la verifica della completezza della documentazione presentata e stabilisce i tempi per eventuali integrazioni.

La conclusione della conferenza è fissata entro 120 giorni dalla prima riunione, con la possibilità di sospensione del termine per un massimo di 60 giorni per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni per quelli sottoposti a VIA.

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