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Energie rinnovabili: le novità del Decreto Semplificazioni Bis per impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici

L’articolo 32 modifica ed integra la disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (repowering).

Ci siamo occupati di tutto, per quel che riguarda il Decreto Semplificazioni Bis (77/2021), che però - meglio ricordarlo sempre - potrebbe essere modificato e non poco in sede di conversione in legge (un iter che a breve partirà, con 'dead-line' entro il 30 luglio 2021)

Con l'ausilio del dossier ufficiale della Camera, vediamo alcuni, ulteriori aspetti sulla parte dedicata alle energie rinnovabili, ovverosia l'art.32, rubricato "Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Semplificazione delle procedure di repowering".

 

Comunicazioni al comune per interventi su impianti fotovoltaici, idroelettrici e eolici

Il comma 1, lett. a) – attraverso la modifica e l’integrazione del comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 28/2011:

  • dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area degli impianti e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;
  • assoggetta comunque alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Il concetto di riduzione minima è definito nel nuovo comma 3-ter aggiunto all’art.5 del decreto legislativo 28/2011 con la successiva lettera b).
  • fissa specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori, fissando dapprima un criterio di proporzionalità con quelli esistenti (o autorizzati) e comunque prevedendo che l’altezza dei nuovi impianti non può essere superiore al doppio dell’aerogeneratore già esistente. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima (altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale), non superiore all’altezza massima dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente

Energie rinnovabili: le novità del Decreto Semplificazioni Bis per impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici


Impianti eolici e aerogeneratori: nuove definizioni

Collegato a quanto sopra, segnaliamo che la lett. b), introducendo due nuovi commi 3-bis e 3-ter all'art.5 del d.lgs. 28/2011, reca la definizione di:

  • sito dell’impianto eolico” (nuovo comma 3-bis), cioè:
    • a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto realizzato sulla stessa direttrice, con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
    • b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto, all’interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento;
  • riduzione minima del numero di aerogeneratori” (nuovo comma 3 ter), cioè:
    • a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati, quelli che hanno un diametro (d1) inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
    • b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro (d1) superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso, laddove:
      • d1: è il diametro rotori già esistenti o autorizzati;
      • n1: corrisponde numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
      • d2: diametro nuovi rotori;
      • h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato;
  • altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, per essa si intende il doppio dell’altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente (nuovo comma 3-quater).

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