Energie rinnovabili: in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle aree idonee
Il provvedimento stabilisce principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto del 21 giugno 2024 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili".
Il provvedimento è molto importante perché fissa i paletti sulle possibili ubicazioni degli impianti a energia rinnovabile (eolici, fotovoltaici, ecc.).
Aree idonee e non idonee
Il decreto, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha lo scopo di:
- a) definire la ripartizione tra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva di 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55", anche in considerazione del pacchetto "Repower UE";
- b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica.
In tal senso le regioni, garantendo il coinvolgimento degli enti locali, individuano sul proprio territorio:
- a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato e agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
- c) superfici e aree ordinarie: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: aree agricole in cui vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Obiettivi delle regioni e province autonome
La Tabella A traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.
Per calcolare il raggiungimento degli obiettivi indicati nella Tabella A, si considera:
- a) la potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati nel territorio della regione o provincia autonoma;
- b) la potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, ricostruzione integrale, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati nel territorio della regione o provincia autonoma;
- c) il 100% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione o provincia autonoma, salvo quanto indicato al comma 4.
Decreto aree rinnovabili: le novità
Il provvedimento stabilisce che "sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela".
Si evidenzia, inoltre, che "le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri".
Questi vincoli non si applicano agli impianti già esistenti e ai loro rifacimenti.
No ai pannelli solari a terra sui terreni agricoli
Il provvedimento, inoltre, recepisce la norma del DL Agricoltura che vieta l'installazione di pannelli solari a terra sui terreni agricoli.
Dove si potranno installare gli impianti a energia rinnovabile
L'articolo 7 dispone che, per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:
- a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
- b) della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
- c) della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Saranno quindi ora le Regioni, nel dettaglio, a dover individuare:
- aree non idonee perché incompatibili con certi tipi di impianti;
- aree idonee con procedimento veloce;
- aree idonee con procedimento ordinario;
- aree dove è vietata l'installazione di moduli fotovoltaici collocati a terra (vedi sopra - Decreto Agricoltura).
La pianificazione dovrà essere approvata dalle Regioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
IL DECRETO AREE IDONEE E LA TABELLA A SUGLI OBIETTIVI DI POTENZA REGIONALI, PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE, SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.
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