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Energie rinnovabili: in Gazzetta Ufficiale il decreto con le agevolazioni! Riepilogo su regole e incentivi

Il decreto Fer 1 agevola i piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a un megawatt di energia prodotta). Tutti i dettagli, le specifiche e il testo 'gazzettato' del decreto

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È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 9 agosto 2019, il decreto FER1 che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Il provvedimento ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, del settore.

Il nuovo decreto Fer1 "decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - art.24 del d.lgs. 88/2011", scaricabile nel file allegato all'articolo, agevola i piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a 1 megawatt di energia prodotta).

Nello specifico, si incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione. Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, il Decreto Fer1 è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le tariffe incentivanti arrivano fino a 150 euro a megawattora per l'eolico, a 155 euro per l'idroelettrico, a 110 euro per i gas prodotti da processi di depurazione e a 90 euro per i piccoli impianti di solare fotovoltaico.

Una volta in vigore il decreto, il Gse pubblicherà le istruzioni operative per l'accesso agli incentivi con apposito modello per le richieste di partecipazione alle agevolazioni, documentazione e verifica dei requisiti degli impianti e i criteri di priorità nell'accesso agli incentivi.

Fer1: la sintesi del provvedimento

L'attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

  • impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
  • su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
  • tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Cambia, inoltre, la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.

Le varie agevolazioni del Decreto Fer 1

Il provvedimento dispone svariate agevolazioni alle energie rinnovabili fino a 1 MW, privilegiando i piccoli impianti. Saranno agevolati:

  • gli impianti di nuova costruzione o integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a un megawatt (MW);
  • gli impianti potenziati, ma al massimo di un MW e gli impianti oggetto di rifacimento, comunque di potenza inferiore ad 1 MW.

Le agevolazioni saranno riservate ai nuovi impianti:

  • eolici;
  • fotovoltaici e con moduli fotovoltaici al posto delle coperture degli edifici;
  • idroelettrici;
  • a gas residuati da processi di lavorazione;
  • gli impianti rifatti, ma solo se di tipo eolico, idroelettrico o a gas.

Accesso agli incentivi tramite gare

Per accedere alle agevolazioni si dovrà partecipare alle procedure pubbliche di selezione dei progetti, che serviranno per l'iscrizione degli impianti in appositi registri, entro contingenti di potenza ben definiti. Gli impianti parteciperanno poi ad aste al ribasso per ottenere le agevolazioni, che saranno erogate entro precise soglie di potenza ammesse ad incentivo, dettate dal decreto.

Requisiti

I lavori, in base alla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, devono essere avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie di agevolazione. Per tutti i tipi di impianto sono richiesti titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva.

Per i soli impianti fotovoltaici devono ricorrere due requisiti aggiuntivi:

  • devono essere di nuova costruzione e realizzati interamente con componenti nuovi;
  • devono rispettare i divieti di accesso agli incentivi statali per gli impianti in aree agricole (art. 65 del decreto legge 65/2012);

NB - per gli impianti idroelettrici vanno rispettate le caratteristiche costruttive disposte dalla legge (art. 4, comma 3, lettera b, del decreto 23 giugno 2016), da dimostrare mediante attestazione rilasciata dall'ente che ha rilasciato la concessione di derivazione, quando questa non sia stata già resa esplicita nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare.

Impianti esclusi

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

I bandi: caratteristiche tecniche e tempistiche

Alle procedure possono partecipare anche gli aggregati - costituiti da più impianti appartenenti alla stessa tipologia di energia prodotta o a un'altra inserita nel medesimo gruppo di incentivazione - di potenza unitaria non inferiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato non superi 1 MW.

Lo stesso vale per le procedure d'asta, ma qui la potenza unitaria dovrà essere compresa tra 20 e 500 kW, mentre quella complessiva dell'aggregato, dovrà essere uguale o superiore a 1 MW.

Riguardo le tempistiche, per le istanze di agevolazione ci saranno 30 giorni di tempo che decorreranno dalla data di pubblicazione del bando.

IL DECRETO INTEGRALE E' ANCHE DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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