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Energie rinnovabili: ecco il decreto FER 2 approvato dall'Unione europea

Tra gli impianti di energia rinnovabile incentivati dal Decreto FER 2, figurano gli eolici off shore, i geotermoelettrici, i fotovoltaici flottanti su acque interne e marine, i solari termodinamici. Procedure gestite dal GSE, tra un mese le regole operative del MASE.

La Commissione Europea ha approvato il decreto - testo in allegato - che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non ancora pienamente mature o con costi elevati di esercizio, noto come FER 2.

 

Decreto FER 2: tutte le tipologie di impianti incentivabili

L'obiettivo è incentivare la creazione di una capacità di 4,6 GW di impianti entro il 31 dicembre 2028, includendo:

  • impianti eolici offshore;
  • impianti geotermoelettrici a emissioni zero;
  • impianti geotermoelettrici tradizionali;
  • impiannti alimentati a biomassa e biogas;
  • impianti fotovoltaici flottanti su acque interne e marine;
  • impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso
  • altre forme di energia marina;
  • impianti solari termodinamici.

 

I prossimi passi

L'approvazione della Commissione - afferma il ministro Gilberto Pichetto - rappresenta un passo avanti significativo verso i nostri obiettivi energetici, frutto di un lungo e costruttivo confronto con le istituzioni europee. Questo provvedimento, molto atteso, permetterà di abilitare nuove tecnologie fondamentali per la decarbonizzazione".

Il testo sarà ora esaminato dai Ministri competenti per la firma, prima di essere trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, il Ministero emanerà le Regole Operative per rendere pienamente operativa la misura.

 

Requisiti per partecipare alle procedure di accesso agli incentivi

Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

  • a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
  • d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
    • 1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
    • 2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
    • 3) impianti solari termodinamici;
    • 4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
    • 5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

 

Procedure per l'accesso agli incentivi

Per accedere agli incentivi, è necessario partecipare a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE (oggetto gestore) nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

Ai fini dell’accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui all’Allegato 2 al decreto e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’Allegato 1, mentre per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte del 3% all’anno.

Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.

 

Criteri di selezione e ammissione agli incentivi

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:

  • a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  • b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 10.

Il GSE procederà con la verifica dell'istanza di partecipazione per poi esaminare, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, concludere la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi.

In esito ad ogni procedura, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.

L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante.

  

Altre informazioni

Il decreto fornisce informazioni anche su:

  • valutazione accelerata dei progeti di grande dimensione;
  • tempi massimi per la realizzazione degli interventi;
  • comunicazione di entrata in esercizio degli impianti;
  • modalità di erogazione delle tariffe incentivanti.

 

Regole operative

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso agli incentivi di cui sopra.

Tali regole disciplinano, tra l'altro:

  • i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
  • il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
  • gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste in conformità al principio del “Do Not Significant Harm” (DNSH);
  • i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
  • gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari.


Cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi FER 2 sono cumulabili solamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:

  • a) esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
  • b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

IL DECRETO FER 2 APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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